Ricorso Patteggiamento: I Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un istituto fondamentale del nostro ordinamento processuale penale, ma la sua impugnazione è soggetta a limiti ben precisi. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza quali sono i confini invalicabili per chi intende contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta. La decisione chiarisce che non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una nuova valutazione del merito dei fatti, ma solo per contestare vizi specifici e tassativamente indicati dalla legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano. L’imputato era stato condannato per detenzione di sostanze stupefacenti. Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, egli sollevava due questioni principali: in primo luogo, chiedeva una riqualificazione giuridica della sua condotta, sostenendo che dovesse essere considerata un’ipotesi di minore gravità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. In secondo luogo, lamentava un vizio di motivazione della sentenza, poiché il giudice non avrebbe verificato adeguatamente la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento Secondo la Normativa
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione si basa sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita in modo rigoroso i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente a una riconsiderazione delle prove o a una diversa valutazione della condotta, è escluso.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che le richieste dell’imputato non rientravano in nessuna delle categorie ammesse. La richiesta di applicare l’ipotesi di lieve entità per il reato di spaccio non costituiva la contestazione di un’erronea qualificazione giuridica, bensì una richiesta di rivalutazione degli elementi di fatto, un’operazione preclusa nel giudizio di legittimità su una sentenza di patteggiamento. In altre parole, l’imputato non stava denunciando un errore palese di diritto, ma chiedeva alla Corte di riconsiderare le circostanze del caso per giungere a una conclusione diversa, attività che non compete alla Cassazione in questa sede.
Analogamente, anche la seconda doglianza, relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., è stata ritenuta inammissibile. La Corte ha sottolineato che l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ha creato un sistema chiuso di impugnazione, escludendo la possibilità di sollevare vizi di motivazione generici che non rientrino nelle ipotesi tassativamente elencate.
Conclusioni
La decisione in commento consolida un principio fondamentale: l’accesso al ricorso patteggiamento è un canale stretto, riservato a specifici vizi di legittimità. Non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rimettere in discussione il merito della vicenda. La scelta di accedere al patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate difese in cambio di un trattamento sanzionatorio più mite. Questa ordinanza serve da monito: le strategie difensive devono tenere conto dei limiti stringenti dell’impugnazione, concentrandosi unicamente sui vizi formali e sostanziali riconosciuti dalla legge. La conseguenza della presentazione di un ricorso inammissibile è, come in questo caso, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento chiedendo una nuova valutazione dei fatti?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento non può basarsi su doglianze che richiedono una rivalutazione della condotta o degli elementi di fatto, ma solo sulle ipotesi tassativamente indicate dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso è consentito solo per questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel provvedimento, se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 1488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/06/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricor della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avvers applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espr propria volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, m genericamente e in modo assertivo, la mancata qualificazione della condotta di dete
stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, richiedendo, però, una r degli elementi considerati per escludere tale ipotesi: si tratta di doglianze non giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non prospettato un errore manifesto ma chiesta una rivalutazione della condotta, con la c inammissibilità del ricorso.
Considerato, peraltro, che anche il motivo di ricorso attinente al vizio di motiv ordine alla mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi cod. proc. pen. non è consentito avverso la tipologia di sentenza impugnata, attes 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della sentenza di patteggiame sole ipotesi in esso tassativamente indicate;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen Così deciso il 13 dicembre 2023 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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