Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie principali per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, specificando le condizioni di ammissibilità per il motivo di erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Basato sulla Qualificazione Giuridica
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Rovigo per reati legati agli stupefacenti, aggravati dalla continuazione. Il ricorrente lamentava un’erronea qualificazione giuridica del fatto, specificamente in relazione alla sussistenza del reato continuato. L’obiettivo era ottenere una rivalutazione della struttura del reato e, di conseguenza, della pena applicata.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. n. 103/2017). Questa norma ha cristallizzato i motivi, tassativi e specifici, per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Mancanza di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente, pur rientrando nominalmente in una delle categorie ammesse, non ha superato il vaglio di ammissibilità imposto dalla giurisprudenza consolidata.
Le Motivazioni: Quando l’Erronea Qualificazione Giuridica è Rilevante?
Il cuore della motivazione della Corte risiede nell’interpretazione restrittiva del concetto di “erronea qualificazione giuridica”. Citando un proprio precedente (ord. n. 3108/2018), la Cassazione ha chiarito che il ricorso per questo motivo è ammesso solo in casi limitati. Non basta una semplice divergenza interpretativa; è necessario che la qualificazione giuridica data dal giudice di merito risulti, con “indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica” rispetto al fatto descritto nel capo d’imputazione.
In altre parole, l’errore deve essere macroscopico, evidente e immediatamente percepibile dalla semplice lettura degli atti, senza la necessità di complesse analisi o interpretazioni alternative. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la qualificazione operata dal GIP non presentasse tale carattere di palese anomalia. Pertanto, il motivo di ricorso è stato considerato al di fuori del perimetro delineato dall’art. 448, comma 2-bis, e quindi inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che mira a preservare la stabilità delle sentenze di patteggiamento e la funzione deflattiva del rito. La scelta di accedere al patteggiamento implica un’accettazione del quadro accusatorio che limita fortemente le possibilità di contestazioni successive. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un tentativo di rimettere in discussione valutazioni di merito che si è scelto di non affrontare nel dibattimento. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la decisione di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, essendo le vie di impugnazione circoscritte a vizi gravi e manifesti, non a mere divergenze sulla qualificazione giuridica del fatto, a meno che queste non siano palesemente irragionevoli.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto?
No. Secondo l’ordinanza, basata sull’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., è possibile solo quando tale qualificazione risulta, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione.
Quali sono i motivi per cui si può proporre ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono tassativamente indicati dalla legge e includono questioni relative all’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica (nei limiti sopra indicati) e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1154 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CUI CODICE_FISCALE nato a KAVAJE( ALBANIA) il 15/02/2000
avverso la sentenza del 16/01/2024 del GIP TRIBUNALE di ROVIGO
dato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vogli Avni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sens degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Rovigo per il reato di agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione alla ravvisata continuazione) è inammissibile, perch avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguìto dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indis immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore,, COGNOME Il Presid te