Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13330 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13330 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/02/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 10/11/1981
avverso la sentenza del 26/07/2018 del GIP RAGIONE_SOCIALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
La difesa di COGNOME NOME ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 26/7/2018 dal Tribunale di Milano che, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, ha applicato al ricorrente la di giustizia concordata tra le parti, per taluni episodi riguardanti i reati di artt. 73 d.P.R. 309/890.
La difesa, dopo avere ricostruito nel dettaglio la vicenda, lamenta che giudice non ha valutato l’esistenza dei presupposti per addivenire all’immedia proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Ebbene, l’impugnazione proposta è inammissibile.
Va rilevato che ai sensi dell’art. 448, comma 2 – bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, l’imputato proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridi fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Poiché nel caso in esame non è stato eccepita l’illegalità della pena – n ravvisano profili di illegalità di essa, rilevabili d’ufficio dalla Corte – e, po si sollevano questioni attinenti alla corrispondenza tra richiesta e sentenza erronea qualificazione giuridica o di vizio della volontà, la impugnazione de intendersi proposta al dì fuori dei casi previsti dalla legge ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per completezza espositiva, si rileva che la sentenza di applicazione della pe che recepisce l’accordo fra le parti risulta sufficientemente motivata contenen il richiamo all’art. 129 cod.proc.pen., per escludere la ricorrenza di alcuna Ipotesi ivi previste.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adotta “de plano” poiché l’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. peri. prevede espressamente quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, dichiarazione senza formalità.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa n determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell’art. 616, co proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa dell Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla Cassa delle Ammende.
In Roma, così deciso il 27 febbraio 2019