Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: 05AB076) nato il 07/12/1998
avverso la sentenza del 07/02/2025 del TRIBUNALE di SAVONA
dato- avviso – a4~;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ricorre, a mezzo del sostituto processuale del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la q gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. pr deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale i relazione alla determinazione della pena, lamentando che non sia stata contenut nei minimi edittali. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, de 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso p cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazio ridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza”.
Peraltro, sin dagli albori dell’istituto di cui agli artt. 444 e ss. cod. pr questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l’accordo sia stato cato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubblica) pros tare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all’appli zione delle circostanze ed alla entità della pena che non siano illegali: anche e tale ambito, invero, l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la sempl affermazione dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’acc intervenuto fra le parti (Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999 dep. 2000, Verdi, R 215467). E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, stato ribadito che non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione legge avverso una sentenza di patteggiamento, sotto il profilo dell’erronea c cessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove non suss stessero palesi illegalità della pena concordata e in quanto vi sia stata ra dell’accordo sanzionatorio tra le parti, anche in ragione della natura semplifi propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del 14/5/2013, COGNOME Rv. 257146).
Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire il giudice non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno in ad applicare la pena richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcol risulti conforme a legge (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 228047).
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R.G.
3. A norma dell’art.. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 d
13.6.2000), alla condanna dì parte ricorrente al pagamento delle spese del proce dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-
dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am
mende.
Così deciso il 13/05/2025