Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Impugnazione
L’istituto del patteggiamento è uno strumento centrale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i confini per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante delucidazione sui motivi che rendono un ricorso patteggiamento ammissibile, sottolineando le significative modifiche introdotte dalla Riforma Orlando del 2017. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile perché fondato su un presunto vizio di motivazione, un motivo non più previsto dalla legge per questo tipo di impugnazione.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione per Vizio di Motivazione
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Treviso per un reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990, in materia di stupefacenti. L’imputato, attraverso il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione della sentenza impugnata. In particolare, si sosteneva che il giudice di primo grado avesse utilizzato mere “formule di stile”, omettendo una reale valutazione circa la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
Secondo la difesa, tale carenza motivazionale rendeva la sentenza illegittima e meritevole di annullamento da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito, applicando l’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: i Limiti del Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma
La decisione della Corte si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa vigente, così come modificata dalla Legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nota come Riforma Orlando). A partire dal 3 agosto 2017, la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è stata drasticamente limitata.
La legge stabilisce che l’impugnazione è consentita esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando il giudice si pronuncia su fatti o circostanze diverse da quelle concordate tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione irrogata sia contraria alla legge per tipo o misura.
La Corte ha evidenziato come il “vizio di motivazione”, motivo principale del ricorso in esame, non rientri in questo elenco tassativo. Di conseguenza, è “agevole rilevare” che tale doglianza non può costituire un valido fondamento per un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento. L’elenco previsto dalla riforma ha natura chiusa e non ammette interpretazioni estensive.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per gli operatori del diritto: la strategia difensiva in sede di impugnazione di una sentenza di patteggiamento deve essere estremamente mirata e rigorosa. Non è più possibile contestare genericamente la motivazione della sentenza, ma è necessario individuare uno dei quattro specifici vizi previsti dalla legge. Proporre un ricorso patteggiamento basato su motivi non consentiti, come il vizio di motivazione, espone il ricorrente non solo a una sicura dichiarazione di inammissibilità, ma anche a significative conseguenze economiche, quali la condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Per la difesa, ciò significa ponderare con estrema attenzione i presupposti dell’impugnazione, per evitare di incorrere in esiti processuali sfavorevoli e dannosi per l’assistito.
È possibile presentare un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento lamentando una motivazione carente o illogica?
No. A seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 103/2017, il vizio di motivazione non rientra più tra i motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi, tassativamente previsti dalla legge, sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si propone un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Il ricorrente viene di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24242 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QUITERIO NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TREVISO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la s emessa il 28 novembre 2023 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di relazione al reato di cui all’art.73 DPR 309/1990.
L’esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata aveva riferimento a mere formule di stile e non aveva reso alcuna motivazione in ordine all proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.20 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti a della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi p con il ricorso per cassazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
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