Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui motivi tassativi che consentono un ricorso patteggiamento, chiarendo quando l’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile. Questa decisione è cruciale per comprendere le reali possibilità di difesa dopo aver concordato la pena.
Il caso: un appello contro la sentenza di patteggiamento
Il caso analizzato riguarda un imputato che aveva concordato una pena (patteggiamento) davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Ravenna per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Successivamente, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la sentenza. Il motivo del ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione: a suo dire, il giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente spiegato perché non sussistessero le condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La decisione della Corte di Cassazione e i limiti del ricorso patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su una precisa norma introdotta dalla riforma legislativa del 2017 (legge n. 103/2017). Tale legge ha modificato l’articolo 448 del codice di procedura penale, introducendo il comma 2-bis, che limita drasticamente i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento.
I giudici hanno sottolineato che, per i procedimenti successivi all’entrata in vigore della riforma, il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso solo per motivi specifici. La lamentela del ricorrente, relativa alla mancata motivazione sulle cause di proscioglimento, non rientra in questo elenco tassativo.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è puramente giuridica e si concentra sull’interpretazione della legge. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso patteggiamento è consentito esclusivamente per:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo errato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge.
Il motivo addotto dal ricorrente, ossia il vizio di motivazione sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p., non rientra in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in via preliminare, senza bisogno di udienza pubblica, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. Come conseguenza dell’inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’accesso all’impugnazione di una sentenza di patteggiamento è un percorso stretto e ben definito. La scelta di patteggiare implica una sostanziale rinuncia a far valere determinate contestazioni nel merito della vicenda. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve attentamente verificare che i motivi rientrino nell’elenco tassativo previsto dalla legge, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle conseguenti sanzioni economiche. La sentenza serve da monito sulla necessità di una valutazione strategica approfondita prima di accedere a riti alternativi e, successivamente, prima di intraprendere la via dell’impugnazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi specificati dalla legge.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi, secondo l’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, sono esclusivamente quelli relativi a: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata valutazione delle cause di proscioglimento è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No. Secondo la decisione in esame, il vizio di motivazione relativo alla mancata considerazione delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per poter impugnare una sentenza di patteggiamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25734 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25734 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNA
dato a iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna in relazione al reato di cui 309/1990.
L’esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non avev alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi cod. proc. pen.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare che i vizi lamentati non rientrabo tra i motivi prosp il ricorso per cassazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ric al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024