Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile Contestare il Mancato Proscioglimento?
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso patteggiamento, un tema cruciale nel diritto processuale penale. Con una decisione netta, i giudici hanno ribadito l’inammissibilità del ricorso fondato sulla presunta omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato. Questo provvedimento offre spunti importanti per comprendere l’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Vicenza. L’imputato, accusato del delitto di tentata rapina, aveva concordato l’applicazione di una pena con il pubblico ministero. Il giudice, in data 11 luglio 2023, ha ratificato l’accordo, emettendo la sentenza. Tuttavia, il difensore dell’imputato ha deciso di impugnare tale decisione, proponendo ricorso per cassazione. Il motivo del ricorso era uno solo: il difetto di motivazione della sentenza per non aver il giudice valutato, prima di applicare la pena concordata, la sussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno richiamato un principio consolidato, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’art. 448 del codice di procedura penale introducendo il comma 2-bis. Questa norma stabilisce in modo chiaro che il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato per contestare la mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La scelta di accedere al rito speciale del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate eccezioni, focalizzando il controllo della Cassazione su altri aspetti, come la corretta qualificazione giuridica del fatto o l’applicazione della pena. Pertanto, lamentare che il giudice non abbia considerato una possibile causa di non punibilità è un motivo non consentito dalla legge per questo tipo di impugnazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità basandosi sulla lettera inequivocabile dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Questa disposizione normativa è stata introdotta proprio per deflazionare il carico della Cassazione, limitando i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento. La Suprema Corte ha citato un proprio precedente (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018), confermando che, in casi come questo, si deve procedere con una declaratoria di inammissibilità tramite ordinanza “de plano”, ovvero senza udienza, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p. La decisione impugnata rientrava esattamente nella fattispecie preclusa dalla legge, rendendo l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma terzo, cod.proc.pen.
Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza riafferma un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta implicitamente di non poter più contestare in Cassazione la mancata valutazione di un proscioglimento immediato. La decisione del legislatore, confermata dalla giurisprudenza, è chiara nel limitare i motivi di ricorso per questo rito, al fine di garantire l’efficienza del sistema giudiziario. Come conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver proposto un ricorso non consentito dalla legge.
È possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento lamentando che il giudice non ha valutato le condizioni per il proscioglimento?
No, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, stabilisce espressamente che questo motivo di ricorso è inammissibile.
Qual è la conseguenza se si propone un ricorso per patteggiamento con un motivo non consentito dalla legge?
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., questa declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la Corte dichiara l’inammissibilità con ordinanza “de plano”?
Significa che la Corte prende la sua decisione senza fissare un’udienza di discussione, basandosi unicamente sugli atti scritti, poiché l’inammissibilità del ricorso appare evidente e non richiede approfondimenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2169 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 2169 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LENTINI DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VICENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Vicenza, con sentenza in data 1 luglio 2023, applicava a COGNOME la pena concordata tra le parti in ordine al delitto di tentata rapina allo stesso ascritto.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo, con unico, motivo difetto di motivazione per non avere il giudice valutato condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, deve essere ricordato come ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avver la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 6 comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01).
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profil di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 21 novembre 2023
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME
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