Ricorso Patteggiamento: Guida ai Limiti e alle Spese Processuali
Il patteggiamento è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale in modo rapido, ma quali sono i confini per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i limiti del ricorso patteggiamento, in particolare riguardo alla qualificazione giuridica del reato e alla condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere. Analizziamo questa importante decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: dal Patteggiamento al Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), emessa dal GIP del Tribunale. L’imputato era stato condannato per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti. I motivi del ricorso erano due:
1. Errata qualificazione giuridica: secondo la difesa, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati in un’ipotesi di reato meno grave (fatto di lieve entità), con una conseguente pena inferiore.
2. Erronea condanna alle spese: si contestava l’addebito delle spese di mantenimento sostenute durante il periodo di custodia cautelare in carcere.
L’imputato, attraverso il suo legale, ha quindi presentato un ricorso patteggiamento alla Corte di Cassazione, chiedendo di rivedere questi due aspetti della sentenza.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento: la Questione dell’Errore Manifesto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo di ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato. La possibilità di contestare la qualificazione giuridica del fatto in una sentenza di patteggiamento è estremamente limitata. Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, ciò è possibile solo in presenza di un “errore manifesto”.
Ma cosa si intende per errore manifesto? La Corte chiarisce che si tratta di un errore palese, immediatamente evidente dalla lettura della sentenza e del capo di imputazione, senza bisogno di analisi complesse o margini di opinabilità. La qualificazione data dal giudice deve risultare “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti contestati. Nel caso di specie, uno dei capi di imputazione riguardava una quantità non modesta di sostanza stupefacente (131 dosi medie singole di cocaina), elemento che, secondo la Corte, rendeva non manifestamente errata la qualificazione giuridica operata dal GIP.
Patteggiamento e Spese di Mantenimento in Carcere
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato infondato. La difesa sosteneva che l’imputato non dovesse pagare le spese di mantenimento in carcere. La Corte ha operato una distinzione cruciale:
* Spese processuali: sono i costi relativi al procedimento penale (notifiche, perizie, etc.).
* Spese di mantenimento: sono i costi per il vitto e l’alloggio del detenuto in istituto di pena.
La legge (art. 445, comma 1, c.p.p.) prevede un’esenzione dal pagamento delle sole spese processuali per i patteggiamenti con pena finale non superiore a due anni. Tuttavia, nel caso in esame, si trattava di un “patteggiamento allargato” (pena superiore ai due anni), che comporta sempre la condanna alle spese processuali.
Indipendentemente da ciò, la Corte ha sottolineato che l’esenzione non si estende mai alle spese di mantenimento in carcere. Queste ultime, per espressa previsione normativa, sono sempre a carico del condannato, a prescindere dall’esito e dalla tipologia del rito processuale.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su una rigorosa interpretazione della legge e della giurisprudenza consolidata. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica, si vuole evitare che il ricorso patteggiamento diventi un’occasione per rimettere in discussione l’accordo tra accusa e difesa, che è alla base del rito speciale. L’impugnazione è consentita solo per vizi macroscopici e immediatamente percepibili, non per diverse interpretazioni dei fatti.
Sulla questione delle spese, la motivazione è altrettanto chiara: la norma che prevede l’esenzione è un’eccezione e, come tale, non può essere interpretata in modo estensivo. L’esenzione riguarda unicamente le spese del processo in senso stretto, non i costi che lo Stato sostiene per il mantenimento del detenuto, che rappresentano un’obbligazione distinta e sempre dovuta dal condannato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento conferma due principi fondamentali per chi affronta un procedimento penale tramite patteggiamento. In primo luogo, le possibilità di impugnare la sentenza sono molto ristrette e circoscritte a violazioni di legge evidenti. In secondo luogo, la condanna al pagamento delle spese di mantenimento in carcere è una conseguenza inevitabile della detenzione, non legata alle dinamiche del processo. La decisione finale della Corte è stata quindi quella di dichiarare il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile contestare la qualificazione giuridica del reato in un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, è possibile solo se la qualificazione giuridica data dal giudice costituisce un ‘errore manifesto’, ovvero un errore palese, immediatamente riconoscibile e palesemente eccentrico rispetto ai fatti contestati, senza che vi siano margini di opinabilità.
La sentenza di patteggiamento comporta sempre la condanna al pagamento delle spese processuali?
No. Se la pena applicata non supera i due anni (soli o congiunti a pena pecuniaria), l’imputato è esentato dal pagamento delle spese processuali. Se invece la pena è superiore (c.d. ‘patteggiamento allargato’), la sentenza comporta la condanna a tali spese.
Le spese di mantenimento in carcere sono incluse nell’esenzione dalle spese processuali prevista per i patteggiamenti inferiori a due anni?
No. La Corte ha chiarito che l’esenzione prevista dall’art. 445 c.p.p. si riferisce unicamente alle spese processuali in senso stretto. Le spese di mantenimento in carcere devono essere sempre pagate dal condannato, indipendentemente dalla pena patteggiata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41623 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41623 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME NOME a SCILLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PALMI
det -e- a~e – affeTrarttr udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso – con il quale si eccepisce, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la mancata riqualificazione dei fatti contestati nella fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 cit. e l’erronea condanna dell’imputato al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare – deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché il motivi propongono censure non consentite.
Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 13479 del 23/03/2022, NOME , Rv. 283023 – 01). Nella specie, la dedotta erronea qualificazione non emerge, considerato anche che uno dei capi di imputazione per i quali è intervenuto il patteggiamento ha ad oggetto una quantità non modesta di stupefacente (capo n. 4: 131 dosi medie singole di cocaina).
Anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato. Invero, da un lato, nei confronti dell’imputato è intervenuto il “patteggiamento allargato” (essendo la pena richiesta superiore a due anni di reclusione) e quindi la relativa sentenza comporta la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 445, comma 1, cod. proc. pen.). Dall’altro lato, la previsione di cui all’art. 445, comma 1, cod. proc. pen., relativa all’esenzione dell’obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni (soli o congiunti a pena detentiva), deve intendersi riferita alle spese processuali in senso stretto, non estendendosi alle spese di mantenimento in carcere dell’imputato che, in ogni caso, debbono essere poste a suo carico (Sez. 4, n. 24390 del 12/05/2022, COGNOME, Rv. 283243 – 01).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma giudicata congrua – di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in data 28/10/2024
Il Presidente