Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni procedurali più delicate del nostro ordinamento. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui limiti e sui motivi che possono giustificare un appello avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione sottolinea la natura eccezionale di questo strumento di impugnazione, circoscritto a vizi specifici e non a una generica riconsiderazione della congruità della pena concordata tra accusa e difesa.
Il Caso in Analisi
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato con rito del patteggiamento dal Tribunale di Roma per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti. L’imputato aveva deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio: un errore di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio, da lui ritenuto eccessivo e incongruo. La sua doglianza, quindi, non verteva su un errore di diritto o su un vizio procedurale, ma su una valutazione di merito della pena patteggiata.
La Disciplina e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’art. 444, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta per definire con precisione i confini dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, stabilisce che il ricorso è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Si tratta di un elenco tassativo, che esclude la possibilità di contestare in Cassazione l’adeguatezza o la congruità della pena che è stata oggetto dell’accordo tra le parti. La ratio della norma è quella di dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, che si fondano proprio su un accordo processuale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, ha rilevato come il motivo addotto dal ricorrente – la presunta incongruità della sanzione – non rientrasse in nessuna delle categorie previste dalla legge. Il legislatore ha volutamente limitato la possibilità di impugnazione per evitare che il ricorso si trasformi in uno strumento per rimettere in discussione l’accordo stesso. Di conseguenza, il motivo proposto è stato ritenuto palesemente estraneo ai vizi deducibili in sede di legittimità.
Basandosi su questo presupposto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione ha comportato non solo il rigetto dell’istanza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi infondati o presentati al di fuori dei casi consentiti.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per ottenere una seconda valutazione sulla misura della pena. È, invece, un rimedio eccezionale, volto a correggere errori giuridici gravi e specifici che possono inficiare la validità dell’accordo o della sentenza. Chi sceglie il rito del patteggiamento deve essere consapevole che la possibilità di impugnare la decisione è estremamente limitata e non può riguardare il merito della pena concordata.
È possibile contestare una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo alta?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la presunta incongruità o eccessività della pena concordata non è un motivo valido per presentare ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici previsti dall’art. 444, comma 2-bis, c.p.p.: vizi nella volontà dell’imputato, mancanza di corrispondenza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18724 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18724 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 del TRIBUNALE di ROMA
“t dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il ricorrente COGNOME NOME, imputato – come meglio specificato in rubrica – del reato di illecita detenzione di hashish, con unico deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio (riten incongruo), avverso sentenza di applicazione della pena emessa, in da 25/09/2023, dal Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Rilevato che tale motivo è stato proposto avverso sentenza di applicazio della pena richiesta dopo l’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 444 proc. pen., che consente il ricorso per Cassazione «solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità o della misura di sicurezza» (sul punto, cfr. da ultimo Sez. Fer., ord. n. 287 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01);
Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 febbraio 2024
GLYPH
stensore
GLYPH
Il Presidente