Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Cassazione Chiarisce
Il ricorso patteggiamento rappresenta uno strumento processuale con confini ben definiti. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire i limiti stringenti per impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Il caso analizzato offre uno spunto fondamentale per comprendere quali motivi possono essere validamente presentati davanti alla Suprema Corte e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), veniva condannato dal Tribunale di Reggio Emilia alla pena di due anni e due mesi di reclusione e 4.000 euro di multa per reati legati agli stupefacenti, previsti dall’art. 73, commi 4 e 5, del d.P.R. 309/1990.
Successivamente, tramite il suo difensore, l’imputato proponeva ricorso per cassazione chiedendo l’annullamento della sentenza. L’unico motivo di doglianza era un vizio di violazione di legge per nullità, derivante dal fatto che la sentenza non gli era stata tradotta in una lingua a lui nota, essendo egli un cittadino straniero non a conoscenza della lingua italiana.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione, con una procedura semplificata de plano, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sull’analisi dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla riforma del 2017. Questa norma elenca tassativamente i motivi per i quali è possibile presentare un ricorso patteggiamento avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
La Corte ha stabilito che la censura sollevata dal ricorrente – la mancata traduzione della sentenza – non rientra in alcuna delle categorie previste dalla legge, rendendo l’impugnazione non scrutinabile nel merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha articolato le sue motivazioni su un punto centrale: i limiti del ricorso patteggiamento. La legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento solo per motivi specifici, ovvero:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha evidenziato che il motivo addotto dal ricorrente, ossia la mancata traduzione della sentenza, è estraneo a questo elenco tassativo. Inoltre, richiamando un precedente orientamento giurisprudenziale (Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024), i giudici hanno chiarito un principio fondamentale: l’omessa traduzione della sentenza a un imputato alloglotto non ne determina la nullità. La sua unica conseguenza è di natura procedurale: fa sì che il termine per proporre l’impugnazione inizi a decorrere non dalla data della sentenza, ma dal momento in cui l’imputato acquisisce una conoscenza effettiva del suo contenuto. Poiché il ricorso non era fondato su uno dei motivi ammessi, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’interpretazione restrittiva dei motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento. La scelta del legislatore del 2017 è stata quella di deflazionare il carico della Corte di Cassazione, limitando le impugnazioni a vizi di particolare gravità che incidono sulla legalità della pena o sulla formazione della volontà dell’imputato. La pronuncia chiarisce che questioni procedurali, come la mancata traduzione, pur avendo una loro rilevanza (in particolare sul computo dei termini), non sono sufficienti per invalidare l’accordo raggiunto tra le parti e ratificato dal giudice. Per gli operatori del diritto e per gli imputati, ciò significa che la decisione di accedere al patteggiamento deve essere ponderata attentamente, essendo le vie di impugnazione successive estremamente circoscritte.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi, come vizi della volontà, illegalità della pena o erronea qualificazione giuridica del fatto.
La mancata traduzione della sentenza a un imputato straniero la rende nulla?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la mancata traduzione della sentenza a un imputato che non conosce l’italiano non causa la nullità della sentenza stessa. L’unica conseguenza è che i termini per l’impugnazione iniziano a decorrere solo dal momento in cui l’imputato ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi sono esclusivamente quelli riconducibili a vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23234 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 23234 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 del TRIBUNALE di REGGIO NOME
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Emilia, a sua richiesta, gli ha applicato la pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 73, commi 4 e 5 d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata della quale denuncia il vizio di violazione di legge per nullità, in quanto non tradotta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti. Il ricorso, in vero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. solo per motivi riconducibili a vizi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto e tenuto conto che la mancata traduzione in una lingua nota all’imputato alloglotto, che non conosce la lingua italiana, della sentenza non ne determina la nullità, comportando esclusivamente che i termini per la proposizione del ricorso per cassazione decorrono dal momento in cui il predetto ha effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento. (Sez. 1, n. 5856 del 10/01/2024, Rv. 285759).
Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1127/05/2024