Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una scelta strategica fondamentale nel processo penale. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte. Con la recente ordinanza n. 12655 del 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali destinati a un’inevitabile dichiarazione di inammissibilità.
Il Caso: Dalla Richiesta Concorde al Ricorso in Cassazione
Nel caso di specie, due imputati avevano concordato con la Procura l’applicazione di pene per i reati di tentata estorsione aggravata e lesioni aggravate. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, accogliendo la richiesta concorde, aveva applicato le pene pattuite, che includevano reclusione e multa, da eseguirsi in regime di detenzione domiciliare.
Nonostante l’accordo raggiunto, i difensori degli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, sollevando questioni relative alla determinazione della pena e alla presunta esistenza di cause di proscioglimento non valutate dal giudice.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento: Le Doglianze dei Difensori
I ricorsi si fondavano essenzialmente su due argomenti:
1. La violazione dell’art. 133 del codice penale, che disciplina i criteri di commisurazione della pena, contestando la valutazione fatta dal giudice sulla congruità della sanzione base.
2. La violazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, lamentando la mancata assoluzione nel merito, nonostante a loro dire sussistessero le condizioni per un proscioglimento.
Queste doglianze, tuttavia, si sono scontrate con i precisi limiti normativi che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione sull’interpretazione rigorosa dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla c.d. Riforma Orlando (L. 103/2017), elenca tassativamente i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
* Vizi nella espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole.
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge (es. supera i massimi edittali) o non è prevista per quel tipo di reato.
La Corte ha chiarito che le censure sollevate dai difensori esulavano completamente da questo perimetro. Contestare la determinazione della pena base non significa lamentarne l’illegalità, ma entrare nel merito di una valutazione discrezionale che, con il patteggiamento, le parti hanno accettato. Allo stesso modo, una generica denuncia di mancato proscioglimento, senza specificare un vizio procedurale o un’evidenza macroscopica, non rientra tra i motivi consentiti.
Le Conclusioni: L’Insegnamento della Suprema Corte
La decisione in commento consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, assume una stabilità quasi definitiva. L’accesso al ricorso per Cassazione è un’eccezione, limitata a vizi strutturali e di legalità ben definiti. Non è una terza istanza di giudizio per rimettere in discussione l’opportunità dell’accordo o le valutazioni di merito che ne sono alla base.
Per gli operatori del diritto, questa ordinanza rappresenta un monito a ponderare con estrema attenzione la scelta del rito alternativo e a formulare ricorsi solo in presenza dei presupposti tassativamente indicati dalla legge. Per l’imputato, la consapevolezza di rinunciare a più ampie facoltà di impugnazione è un elemento cruciale nel bilanciamento dei vantaggi e degli svantaggi del patteggiamento.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la misura della pena ritenuta troppo alta?
No, non è possibile se la contestazione riguarda la valutazione discrezionale del giudice sulla congruità della pena (ad esempio, la pena base). L’impugnazione è ammessa solo se la pena è ‘illegale’, cioè se viola i limiti minimi o massimi previsti dalla legge per quel reato.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso per Cassazione contro un patteggiamento?
I motivi, secondo l’art. 448, comma 2-bis c.p.p., sono quattro: vizi nella espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso contro un patteggiamento basato su motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione. Ciò comporta non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12655 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 12655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/02/2024
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti da
NOME n. a Bari il DATA_NASCITA
COGNOME NOME n. a Grumo Appulla il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 8/11/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Gup del Tribunale di Bari, accogliendo la concorde richiest delle parti, applicava a COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME previa esclusion dell’aggravante di cui all’art. 416bis.1 cod.pen. e concessione delle attenuanti generi equivalenti alle aggravanti e alla recidiva, rispettivamente la pena di anni due, mesi reclusione ed euro 2200,00 di multa ed anni due, mesi quattro ed euro 2.000 di multa (da eseguirsi nelle forme della detenzione domiciliare) in relazione al delitto di tentata estor aggravata e il solo COGNOME anche al delitto di lesioni aggravate.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo:
2.1 l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, la violazion dell’art. 133 cod.pen. con riferimento alla determinazione della pena base;
2.2 l’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME NOME, la violazione degli artt. cod.proc.pen. e 56 L. 689/81.
I ricorsi sono inammissibili. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, ai sensi del 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubbli ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinen l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la s l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di s con esclusione dal novero dei vizi sindacabili del difetto di motivazione in ordine sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Nella specie i difenso formulano doglianze non consentite in quanto esulano dal perimetro normativo, impingendo la determinazione della pena, in assenza di profili di illegalità, ovvero concernenti la gen denunzia del mancato proscioglimento nel merito o’ ancora, profili relativi all’esecuzione de pena alternativa.
3.Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi debbono essere dichiarat inammissibili con condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma, 2 febbraio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
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