Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta precise conseguenze, soprattutto per quanto riguarda le possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i rigidi limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali censure sono ammesse e quali conducono a una declaratoria di inammissibilità. L’analisi di questa decisione offre spunti preziosi per comprendere la logica che governa questo procedimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Genova. L’imputato, accordatosi con il pubblico ministero, aveva ottenuto l’applicazione di una pena per i reati di ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito. Nonostante l’accordo raggiunto, il difensore dell’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando presunte violazioni della legge processuale e vizi di motivazione. In particolare, le critiche si concentravano sulla determinazione della pena e sulla mancata esclusione di cause di proscioglimento, che a dire della difesa non sarebbero state adeguatamente valutate.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Secondo la Legge
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda l’ambito di applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Le censure ammesse sono poche e ben definite:
1. Vizi della volontà: quando il consenso dell’imputato al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza emessa dal giudice non corrisponde alla richiesta concordata tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica: nel caso in cui il fatto sia stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: qualora la sanzione applicata sia contraria alla legge o non prevista dall’ordinamento.
5. Illegalità della misura di sicurezza: se la misura applicata non è conforme alle disposizioni normative.
Qualsiasi altro motivo, come quelli relativi alla valutazione delle prove o alla congruità della pena concordata, è escluso.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e concisa. I giudici hanno rilevato che le doglianze sollevate dalla difesa non rientravano in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Le critiche sulla determinazione della pena e sulla presunta immotivata esclusione di cause di proscioglimento sono state considerate censure sul merito della decisione, non consentite in questa sede. La scelta del patteggiamento implica l’accettazione della pena concordata e la rinuncia a sollevare questioni che attengono alla valutazione dei fatti. Di conseguenza, non essendo state riscontrate violazioni procedurali o illegalità della sanzione, il ricorso non poteva essere accolto.
Le Conclusioni
La decisione in esame conferma l’orientamento consolidato della giurisprudenza sui limiti del ricorso patteggiamento. Chi sceglie questo rito speciale deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte. La ratio della norma è quella di garantire la stabilità delle sentenze concordate, evitando che il patteggiamento diventi un’anticamera per un terzo grado di giudizio sul merito. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende, una conseguenza economica che sottolinea ulteriormente l’importanza di presentare ricorsi fondati su motivi legalmente ammessi.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la valutazione delle prove?
No, non è possibile. Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p., che non includono la valutazione delle prove o del merito.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato in Algeria il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 27/09/2023 dal TRIBUNALE di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME procedimento trattato de plano
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale di Genova ha applicato all’imputato la pena concordata con il pubblico ministero ex art. 444 c.p.p. per i reati di ricettazione ed in utilizzo di carte di credito.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato lamentando violazioni della legg processuale e vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla immotiva esclusione di cause di proscioglimento.
Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure non consentite in questa sede al luce di quanto espressamente disposto dall’art. 448, comma 2bis cod. proc. pen.; il PM e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione dell pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dif correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi ora elencate r nel caso concreto, con conseguente inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore d RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE sp processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Così deciso in Roma il 20.12.2023