Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16764 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16764 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BROLO il DATA_NASCITA NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE UDINOME PRELIMINARE di PATTI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73 comma 1 d.P.R. 309/90;
considerato che i ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ( trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico mini e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame i ricorrenti hanno dedotto la carenza di motivazione in ordine al mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.
In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del ricorso alcuna della i per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazio della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della vo dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualifi giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso senten applicazione della pena su richiesta.
Rilevato che pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024
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Il onsigliere estensore
Il Presidente