Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione lo Dichiara Inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento, offrendo un importante chiarimento sui motivi che possono giustificare un ricorso patteggiamento. La vicenda analizzata riguarda un ricorso presentato per un presunto vizio di motivazione, una doglianza che, come vedremo, non rientra più tra quelle ammissibili a seguito della riforma del 2017.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), emessa dal Tribunale di Milano per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90). L’imputato, ritenendo la sentenza viziata, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione in ordine alla sussistenza stessa del reato contestato. In sostanza, il ricorrente non contestava l’accordo sulla pena, ma le fondamenta logico-giuridiche su cui il giudice di merito aveva basato la sua decisione di ratificare il patteggiamento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure la necessità di formalità di rito, applicando l’articolo 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. La decisione si fonda sulla disciplina introdotta dalla Legge n. 103 del 2017, che ha profondamente modificato le regole per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni: I Limiti del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della motivazione risiede nella corretta interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta proprio dalla riforma del 2017, stabilisce un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Questi motivi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato prestato liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: quando il giudice applica una pena o qualifica il fatto in modo diverso da quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato contestato e concordato è stato inquadrato in una fattispecie giuridica sbagliata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: qualora la sanzione inflitta sia contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
La Corte ha evidenziato in modo inequivocabile che il “vizio di motivazione” addotto dal ricorrente non rientra in nessuna di queste categorie. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto fondato su un motivo non consentito dalla legge. La Corte ha inoltre specificato che l’imputato non aveva lamentato alcuna illegalità della pena, unico altro appiglio potenzialmente percorribile. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: il ricorso patteggiamento è uno strumento a critica vincolata. Non è possibile utilizzare questo mezzo di impugnazione per contestare la valutazione del giudice sulla sussistenza del reato o la coerenza della sua motivazione, come si potrebbe fare con una sentenza ordinaria. La scelta legislativa del 2017 è stata quella di stabilizzare le sentenze di patteggiamento, limitandone l’impugnabilità a vizi strutturali e di legalità ben definiti. Pertanto, sia gli imputati che i loro difensori devono attentamente valutare se le proprie doglianze rientrino nel perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., per evitare di incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle conseguenti sanzioni economiche.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. Secondo la normativa vigente (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), il vizio di motivazione non rientra tra i motivi tassativamente previsti per i quali è ammesso il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono i motivi validi per presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi ammessi dalla legge sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso patteggiamento per un motivo non consentito dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO
dato a”so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
Il ricorrente ìn epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza em dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui al 1 e 4, d.P.R. 309/90.
L’esponente deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reat
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sic comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi pros il ricorso per cassazione e che non è stata denunciata la illegalità della pena.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinat equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
IPressidente