Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile per Vizio di Motivazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale con contorni ben definiti, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla Legge n. 103/2017 (nota come Riforma Orlando). Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24233 del 2024, torna a ribadire con chiarezza quali sono i limiti invalicabili per l’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., escludendo la possibilità di contestare la motivazione sulla misura della pena.
Il Caso in Esame: Impugnazione di una Sentenza di Patteggiamento
Il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava un imputato che aveva patteggiato una pena per il reato previsto dall’art. 73, comma 4, del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti). Successivamente, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, contestava la decisione del giudice di primo grado di aver applicato una pena superiore al minimo edittale, ritenendo la motivazione fornita a supporto di tale scelta insufficiente o illogica.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma del 2017
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile, senza necessità di formalità. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla citata riforma. A partire dal 3 agosto 2017, la legge ha ristretto drasticamente i motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I motivi ammissibili sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente sbagliato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la pena applicata è contraria alla legge (es. superiore al massimo o inferiore al minimo previsto) o se è stata applicata una misura di sicurezza non consentita.
La Decisione della Suprema Corte: La Motivazione sulla Pena non è un Motivo Valido
La Corte ha chiarito che il motivo addotto dal ricorrente – il vizio di motivazione sulla dosimetria della pena – non rientra in nessuna delle quattro categorie tassative. Contestare la scelta del giudice di discostarsi dal minimo edittale, pur rimanendo all’interno della cornice legale, attiene al merito della valutazione discrezionale del giudice e non all'”illegalità” della pena. Una pena è illegale quando è vietata dalla legge, non quando la sua quantificazione è ritenuta semplicemente inopportuna o non adeguatamente giustificata dall’imputato.
le motivazioni
I giudici di legittimità hanno motivato la loro decisione di inammissibilità sulla base del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. La volontà del legislatore del 2017 è stata quella di dare maggiore stabilità alle sentenze di patteggiamento, limitando il ricorso in Cassazione a vizi strutturali e di legalità sostanziale. Il controllo sulla logicità della motivazione con cui il giudice quantifica la pena concordata rientra in una valutazione di merito che è preclusa in questa sede. Pertanto, il ricorso, essendo fondato su un motivo non consentito dalla legge, è stato dichiarato inammissibile.
le conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un orientamento giurisprudenziale ormai granitico. Chi accede al rito del patteggiamento deve essere consapevole che l’accordo sulla pena, una volta ratificato dal giudice, è difficilmente contestabile in Cassazione. Le uniche vie d’uscita sono rappresentate da errori macroscopici che attengono alla legalità della pena o alla validità del consenso, e non da una semplice divergenza di vedute sulla congruità della sanzione applicata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento perché si ritiene la pena troppo alta, anche se rientra nei limiti di legge?
No. Secondo l’ordinanza, un vizio di motivazione sulla dosimetria della pena (cioè sulla scelta del giudice di discostarsi dal minimo edittale) non rientra tra i motivi tassativi per i quali si può proporre un ricorso patteggiamento in Cassazione.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
In base alla normativa vigente, i motivi sono limitati a: problemi nell’espressione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa si intende per “illegalità della pena” in questo contesto?
L’illegalità della pena si verifica quando la sanzione non è prevista dalla legge per quel reato o è stata determinata in una misura esterna ai limiti edittali (superiore al massimo o inferiore al minimo). Non riguarda una valutazione di merito sull’adeguatezza della pena scelta dal giudice all’interno di tale forbice legale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24233 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
– (ctató – a- Vviso alle partP,
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avvers sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bus in relazione al reato di cui all’art. 73, 4 comma, DPR 309/1990. A motivo de deduce vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena, discostata da edittale.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, su alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativ 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l’imputat proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena 444 e sgg. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti all’espressione del dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenz qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). agevole rilevare il vizio di motivazione non rientra tra i motivi prospett ricorso per cassazione.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condann ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quatt determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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