Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39346 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39346 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: AMATO NOME nato a NISCEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GELA
4,3~ 4&9-a4e-Perti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il Tribunale di Gela, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a NOME COGNOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per plurime fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ritenute continuazione tra loro.
Avverso la sentenza l’imputata, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha dedotto la «mancanza di motivazione e precisione della contestazione del tempus commissi delicti» di talune fattispecie in quanto indicate in rubrica come commesse nel 2022 e nel 2027
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto deducente, anche in termini di vizio motivazionale sul punto, un mero difetto di contestazione del tempus commissi delicti e non un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o altre ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate nell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., peraltro, in termini generici, in quanto facenti riferimento alla mera indicazione di cui alla rubrica, e senza confrontarsi con la motivazione di cui a pag. 5 della sentenza che fonda sull’analisi delle cessioni documentate tramite riprèse video (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione).
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigli re GLYPH
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