Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, poiché tocca l’equilibrio tra l’efficienza processuale e il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6969/2024) ha fornito un’importante chiarificazione sui limiti di questo strumento, ribadendo la natura tassativa dei motivi per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. Questo articolo analizza la decisione, evidenziandone i principi e le conseguenze pratiche.
I Fatti del Caso
Due soggetti erano stati imputati per i delitti di furto aggravato in concorso e altri reati connessi, commessi a Bologna nell’aprile del 2023. In accordo con il Pubblico Ministero, avevano optato per il rito del patteggiamento, ottenendo una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dal Tribunale di Bologna. Questa sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, recepiva l’accordo raggiunto.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento in Cassazione
Nonostante l’accordo, il difensore comune degli imputati ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza. Il ricorso era basato su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione. In particolare, il difensore lamentava che la motivazione della sentenza fosse solo apparente in merito all’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale, che il giudice è tenuto a valutare anche in sede di patteggiamento.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili senza neppure entrare nel merito della questione sollevata. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione della normativa vigente, in particolare dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che, a seguito della riforma introdotta con la Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”), il legislatore ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. La norma stabilisce che la sentenza di applicazione della pena può essere impugnata solo per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un vizio del consenso).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come il motivo addotto dalla difesa – ovvero il vizio di motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento – non rientri in nessuna di queste quattro categorie tassative. Pertanto, il ricorso è stato considerato proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
Di conseguenza, l’inammissibilità è stata dichiarata senza formalità di procedura, e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: la sentenza di patteggiamento ha una stabilità rafforzata e le possibilità di impugnazione sono estremamente circoscritte. La scelta del patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove. Il controllo della Corte di Cassazione è limitato a vizi “strutturali” dell’accordo o della sentenza che lo recepisce, come un errore sulla qualificazione del reato o l’applicazione di una pena illegale. Qualsiasi censura relativa alla motivazione, specialmente se ritenuta carente o apparente, è preclusa. Gli operatori del diritto e gli imputati devono quindi essere pienamente consapevoli che la via del patteggiamento, una volta intrapresa, limita fortemente le successive opzioni di impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è proponibile solo per i motivi specifici e tassativamente indicati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi validi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma era di 4.000,00 euro per ciascun ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6969 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6969 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MIRANDOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 28 aprile 2023, il Tribunale di Bologna ha disposto l’applicazione di pena, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., nei confronti di COGNOME NOME e di COGNOME NOME imputati dei delitti p. e p. dagli artt. n.2, 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod.pen. (capo a) e artt. 81 e 493 ter cod.pen. (capo b) (fatti commessi in Bologna il 27 aprile 2023), recependo l’accordo in tal senso da loro stessi raggiunto con il Pubblico Ministero.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune difensore degli imputati articolando un solo motivo, con il quale deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 444, comma 2, e 129 cod.proc.pen., e vizio di motivazione per l’apparenza della motivazione in ordine all’insussistenza delle cause di non punibilità di cui al citato art. 129 cod.proc.pen.
I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti al di fuori dei casi previst dall’art. 448, comma 2 – bis, cod.proc.pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L’ inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5 – bis, cod.proc.pen., e ad essa consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso ril 14.12.2023