Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28758 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28758 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 11/01/1991
avverso la sentenza del 18/02/2025 del GIP TRIBUNALE di MASSA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 18 febbraio 2025, il Tribunale di Massa ha applica confronti di Hailouei Nabil, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, per il reato di cui all’art. 73 309/1990.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’im deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 cod.proc.pen.
Il ricorrente lamenta che, pur con accordo delle parti sulla pena da applicare, avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione giuridica, anche m raffronto della condlat con la più lieve fattispecie di cui al comma 5, stesso d inoltre avrebbe dovuto motivare sulla insussistenza di cause di proscioglimento e cod.proc.pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, form consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto risulta i si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evide elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fat indicato, o sostanzianti l’erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto sentenza.
Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadi l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, COGNOME, Rv. 272026). E, in ogni cas seguito dell’introduzione dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sen patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa i palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione, dovendo in par escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio l motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediat contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv 272252; conf. ord. n del 21/11/2024, COGNOME, non mass.); e, del pari, è stato affermato che in tema di app della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deduc dell’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l’erronea qualificazione del fatto contenu è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimen (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619).
Nella specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi avendo il Tribuna
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evidenziato che dall’esame degli atti di indagine non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod, proc. pen., che i fatti sono correttamente qualificati e che la pena è congrua
Per di più, la censura è meramente apodittica e non sostenuta da argomentazione alcuna.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”
poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. peri, prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza d
applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
4. A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), all
condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il