Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammissibile e Quando No
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo rapido. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto limitate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo che le contestazioni non possono mai riguardare il merito dei fatti. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso la confisca di una somma di denaro, ritenuta sproporzionata dall’imputata.
Il Contesto del Caso: La Contestazione sulla Confisca
Una persona, dopo aver patteggiato una pena per reati legati agli stupefacenti, ha presentato ricorso in Cassazione. L’oggetto della contestazione non era la pena concordata, ma una misura accessoria: la confisca di 500 euro. Secondo la ricorrente, tale somma era sproporzionata rispetto al suo reddito, derivante dal reddito di cittadinanza, e quindi la confisca era illegittima. La difesa ha sostenuto che il denaro non fosse provento di attività illecita, ma parte del sussidio statale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento nell’Analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sull’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
* Vizi legati all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso non libero o non consapevole).
* Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la decisione del giudice.
* Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha sottolineato come la doglianza della ricorrente non rientrasse in nessuna di queste categorie. Contestare l’origine della somma di denaro sequestrata e la sua proporzionalità rispetto al reddito costituisce un accertamento di merito, ovvero una valutazione dei fatti. Tale tipo di valutazione è precluso nel giudizio di legittimità, specialmente quando si tratta di un ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni della Decisione della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del sistema processuale: il patteggiamento è un accordo tra accusa e difesa che cristallizza una certa valutazione dei fatti. Una volta che l’accordo è ratificato dal giudice, non può essere rimesso in discussione attraverso un’impugnazione che miri a una nuova valutazione delle prove o delle circostanze di fatto. La ricorrente, nel contestare la confisca, stava chiedendo alla Cassazione proprio questo: di indagare sulla provenienza della somma e di valutarne la congruenza, un’attività tipica dei giudizi di merito (primo grado e appello) ma esclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, non avendo sollevato alcuna delle questioni di diritto consentite dalla legge, il ricorso è stato inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato e offre un importante monito per la difesa tecnica. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che la possibilità di impugnazione è estremamente ridotta. È fondamentale, in fase di accordo con il pubblico ministero, valutare attentamente non solo la pena principale ma anche tutte le conseguenze accessorie, come le confische. Una volta emessa la sentenza, sarà quasi impossibile tornare indietro su aspetti fattuali. Il ricorso patteggiamento rimane uno strumento utile solo per correggere errori di diritto evidenti e circoscritti, e non per rimettere in discussione l’assetto concordato tra le parti.
È possibile contestare la proporzionalità di una confisca in un ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza, la contestazione sulla proporzionalità della confisca basata su accertamenti fattuali (come la provenienza del denaro) è una questione di merito e non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è consentito solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa accade se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento analizzato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4377 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4377 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ROMA il 30/05/1962
avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con unico motivo COGNOME NOME deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca della somma di danaro di euro 500 disposta ai sensi dell’art. 240 bis cod. ritenuta erroneamente sproporzionata rispetto al suo reddito, avverso sentenza emessa ai se dell’art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, 80, d.P.R.309/1990.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi a dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra ri sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della sicurezza. A t fi rnasolaísamina, tuttavia, la doglianza investe profili di merito di accertame fattuale, concernenti la provenienza della somma in sequestro dal reddito di cittadinanza percepisce mensilmente. Quindi, la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcu della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sente applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione volontà dell’imputato stesso, al difetto dì correlazione tra richiesta e sentenza, all qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicaz della pena su richiesta.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorren al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22/11/2024
Il Consigliere estensore
Il PreSidente