Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? I Limiti Imposti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, poiché definisce i confini entro cui un accordo sulla pena, una volta raggiunto, può essere messo in discussione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui motivi, tassativamente previsti dalla legge, che consentono di impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione sottolinea come la scelta del patteggiamento comporti una rinuncia a contestare certi aspetti della decisione del giudice, come la motivazione su circostanze concordate.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Lucca, che applicava all’imputato una pena concordata con il pubblico ministero per un reato grave, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 5 del codice penale. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione contro tale sentenza. Il motivo di doglianza era unico e specifico: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della suddetta circostanza aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione e i limiti del ricorso patteggiamento
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una norma chiave della procedura penale: l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta nel 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui l’imputato e il pubblico ministero possono ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
I motivi ammessi sono:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha evidenziato che il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero il vizio di motivazione riguardo a una circostanza aggravante, non rientra in questo elenco. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere esaminato nel merito.
Le Motivazioni: Perché il Vizio di Motivazione è Escluso dai Motivi di Appello
La ratio della norma è chiara: il patteggiamento è un accordo processuale. Accettandolo, l’imputato rinuncia al dibattimento e a una piena valutazione del merito dei fatti in cambio di uno sconto di pena. Contestare la motivazione su un punto che è stato oggetto dell’accordo stesso, come una circostanza aggravante, significherebbe rimettere in discussione le basi stesse del patto processuale.
La Cassazione ha affermato che il motivo del ricorso era manifestamente infondato proprio perché non è possibile dedurre un vizio di motivazione su una circostanza aggravante quando questa è frutto di un accordo tra le parti. L’accordo, per sua natura, supera la necessità di una motivazione analitica da parte del giudice su ogni singolo punto concordato. Inoltre, nel caso specifico, la Corte ha comunque notato che la motivazione fornita dal GIP era immune da vizi logici.
L’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per avvocati e imputati: la scelta del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, poiché le vie di impugnazione sono estremamente limitate. Non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come uno strumento per rinegoziare o contestare nel merito gli elementi dell’accordo raggiunto. La stabilità delle sentenze di patteggiamento è un valore che il legislatore ha inteso proteggere, limitando il ricorso a sole violazioni di carattere sostanziale e procedurale di particolare gravità. Pertanto, prima di accedere a questo rito speciale, è essenziale valutare ogni aspetto del capo d’imputazione, incluse le circostanze aggravanti, poiché una volta siglato l’accordo, lo spazio per un ripensamento è quasi nullo.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi specificamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena.
Posso contestare la motivazione di un’aggravante se ho patteggiato la pena?
Secondo questa ordinanza, no. Un vizio di motivazione su una circostanza aggravante, che è stata oggetto dell’accordo tra le parti, non rientra tra i motivi ammessi per il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4752 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 5 Num. 4752 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/12/2024
ORDINANZA GLYPH ec,up
sul ricorso proposto da: NOME nato a LUCCA il 01/11/2003 avverso la sentenza del 18/09/2024 del GIP TRIBUNALE di LUCCA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 18 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Lucca ha applicato, su richiesta delle parti, all’imputato COGNOME COGNOME la pena concordata per il reato di cui agli artt. 584, 61 n.5 cod. pen.
Avverso la decisione ha proposto ricorso il difensore e procuratore speciale articolando il seguente motivo di censura.
2.1. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.5 cod. pen.
Il ricorso è stato deciso ai sensi dell’art.610 comma 5 bis cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.0ccorre premettere che, in base a quanto disposto dall’art. 448, comma 2-bi cod. proc. pen. – comma introdotto con la novellazione della legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione con sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi atti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazi richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illega pena o della misura di sicurezza.
1.1. Il motivo è manifestamente infondato non potendosi dedurre il vizio d motivazione in relazione ad una circostanza aggravante a seguito di accordo art.444 cod. proc. pen. a fronte, peraltro, di una motivazione della sentenza sul immune da vizi logici.
2.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. l’onere del versame di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa de ammende
Così deciso in Roma, 11 dicembre 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente