Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Conferma i Limiti Tassativi
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini stringenti per l’impugnazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente nota come patteggiamento. La decisione sottolinea come, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento sia possibile solo per un numero chiuso di motivi, escludendo censure di carattere generale sulla motivazione. Questo principio è fondamentale per comprendere la natura quasi definitiva dell’accordo tra accusa e difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Taranto per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.). L’imputato, tramite il suo difensore, lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di considerare la sussistenza di possibili cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento Post-Riforma
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta Riforma Orlando). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. La Corte ha chiarito che l’appello è ammesso esclusivamente per le seguenti ragioni:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
3. Mancata correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione sulla mancata applicazione di cause di non punibilità, esula da questo perimetro.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza. I giudici hanno spiegato che le censure proposte dal ricorrente non rientravano in nessuna delle quattro categorie tassativamente previste dalla legge. La doglianza relativa all’omessa valutazione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. costituisce una critica alla motivazione che non trova spazio nel ristretto ambito del ricorso patteggiamento. La Corte ha richiamato un proprio precedente (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018), consolidando l’orientamento secondo cui le modifiche legislative del 2017 hanno voluto blindare l’accordo raggiunto con il patteggiamento, rendendolo difficilmente attaccabile se non per vizi specifici e gravi.
Le Conclusioni
La decisione in esame ha importanti implicazioni pratiche. Conferma che la scelta di accedere al patteggiamento è una decisione quasi irreversibile, le cui conseguenze devono essere attentamente ponderate dalla difesa. Una volta emessa la sentenza, le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente ridotte. La ratio della norma è quella di deflazionare il carico giudiziario e dare certezza ai procedimenti definiti con rito alternativo. Per gli avvocati e i loro assistiti, ciò significa che ogni valutazione sulla possibile esistenza di cause di proscioglimento deve essere fatta prima di formulare la richiesta di patteggiamento, poiché dopo non sarà più possibile farla valere in sede di legittimità.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, non è possibile. A seguito della riforma legislativa del 2017, l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici e tassativi, come vizi della volontà, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o discordanza tra richiesta e sentenza.
Sostenere che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato è un motivo valido per il ricorso?
No. Secondo la decisione della Corte di Cassazione, lamentare un vizio di motivazione per l’omessa valutazione di una possibile causa di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi ammessi per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Se il ricorso è basato su motivi non previsti dalla legge, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1465 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SPECCHIA il 28/05/1970
avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
d-ato-avviscratte — partl; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna I i sentenza ,ax art. 444 cod. proc. pen., del Tribunale di Taranto con cui gli è stata app icata la p ritenuta di giustizia in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 de e 337 cod. pen.
Il ricorrente deduce vizi di motivazione in ordine alla ritenuta omess a sussisten .di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de pl r no perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportai e al c:odice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono e ;sere dedot con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pen i su richies delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-L is, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat n , all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e ‘a sentenza e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto .ial ricor (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del rico’ re nte al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della ca ;sa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme Così deciso il 02/12/2024