Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28585 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28585 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a PADOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BASSANO DEL GRAPPA DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. in data 28 febbraio 2024, il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Padova, applicata a COGNOME NOME e NOME le pene rispettivamente concordate tra le parti, irrogava ai predetti la misura di sicurezza del libertà vigilata nella misura di anni 2 per il NOME e di anni 1 per NOME.
2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati; l’AVV_NOTAIO per COGNOME lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. at cod.proc.pen.:
mancanza della motivazione in ordine alla pericolosità sociale dell’imputato ed alla conseguente applicazione della libertà vigilata che non risultava oggetto di accordo tra le parti; si deduceva che il giudice aveva applicato la misura sulla base di mere formule di stile benchè l’imputato fosse stato ritenuto responsabile di sole due ipotesi di furto di modesto valore;
erronea applicazione ‘della legge penale in ordine alla qualificazione * dei furti contestati ai capi nn. 11 e 17 ed alla ritenuta aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod.pen.;
erronea applicazione della legge penale in ordine alla qualificazione dei reati di uso indebito di carte di pagamento da ritenersi assorbiti nei furti.
2.1 L’AVV_NOTAIO deduceva, con il primo motivo, motivazione illogica ed insufficiente in ordine alla omessa valutazione delle cause per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Con un secondo motivo lamentava erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen quanto alla pericolosità sociale posto che l’affermata stabile dedizione alla commissione di reat contro il patrimonio non poteva dedursi né dai precedenti (una sola condanna per reati contravvenzionali) né dalla condotta successiva ai reati, avendo il ricorrente intrapres un’attività lavorativa e cessato ogni ulteriore attività delinquenziale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Tutti i motivi avanzati in entrambi i ricorsi ed aventi ad oggetto doglianze relative alla omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. e vizi della qualificazione giuridica non sono deducibili nella present sede di legittimità e vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Ed invero, quanto al primo motivo del ricorso AVV_NOTAIO va ricordato come ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l’inammissibilità con ordinanza “de plano” ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014 – 01).
In relazione invece alle doglianze in punto qualificazione giuridica contenute nel ricorso dell’AVV_NOTAIO le stesse appaiono o manifestamente infondate ovvero avanzate in difetto di interesse; ed invero in relazione al secondo motivo in punto aggravante di cu all’art. 625 n. 7 cod.pen., dalla lettura della sentenza impugnata si ricava che il G.U.P. Padova recepiva integralmente l’accordo delle parti sulla pena patteggiata il quale prevedeva l’esclusione della predetta aggravante della consumazione su cose esposte alla pubblica fede (vedi pag. 2 della motivazione); ne consegue pertanto che alcun interesse riveste il ricorso nel lamentare l’errata qualificazione in relazione ad una aggravante esclusa.
Quanto al terzo motivo si ricorda che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscus immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del
capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/ . 03/2021, Rv. 281116 – ·01). E nel caso in esame tale errore manifesto certamente non sussiste posto che ai capi nn.12 e 14 venivano indicate puntualmente le condotte rientranti nel parametro di cui all’art. 493 ter cod.pen..
In relazione, invece, ai motivi in punto misura di sicurezza della libertà vigilata, ricordato come secondo l’orientamento delle Sezioni Unite la sentenza di patteggiannento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 (dep. 17/07/2020 ) Rv. 279348 – 01). Pur essendo pertanto i motivi proponibili, gli stessi si rilevano, pe manifestamente infondati e ciò perché il giudice del patteggiamento, con le precise argomentazioni svolte a pagina 4 della sentenza, ha sottolineato gli elementi di fatto sulla base dei quali ritenere entrambi gli imputati stabilmente dediti alla consumazione di reati contro patrimonio, con valutazione che non appare censurabile nella presente sede in quanto priva di illogicità tanto più manifesta.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., l condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e kil.5c della somma di euro tremilaS7n favore della cassa delle ammende.
Roma, 3 Iuglio 2024