Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11796 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 11796 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato in Marocco DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 22 settembre 2023 dal GIP del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il GIP del Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di RAPINA
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo:
Violazione di legge in ordine alla mancata qualificazione giuridica della condotta come tentata rapina impropria ex art. 56 628 cod.pen. nonostante per il medesimo fatto all’esito del giudizio abbreviato nei confronti dei c:oimputati il giudice abbia qualificato condotta come tentativo di rapina applicando la medesima pena.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infoncatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussis nel caso di specie.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere p cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di err manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l’impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. (Sez. 4, Sentenza n. 13749 del 23/03/2022 Cc. (dep. 11/04/2022 ) Rv. 283023 – 01)
Dalla lettura del capo d’imputazione non emergono elementi che giustifichino l’invocata derubricazione della condotta in tentativo di rapina, né possono assumere rilevanza in questo giudizio, caratterizzato da un aspetto pattizio, le diverse conclusioni in ordine all qualificazione giuridica della condotta cui si è pervenuti in altro giudizio nei confronti coimputati, come emerge dalla sentenza prodotta dalla difesa di cui, peraltro, non sono state neppure allegate le motivazioni.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Roma 21 febbraio 2024