Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 36049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 del GIUDICE dell’UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di BENEVENTO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GUP del Tribunale di Benevento il 25.3.2024 con cui è stata inflitta all’imputato la pena di anni due e mesi otto dì reclusione, allla multa di euro 2.134 per i reati in continuazione di associazione a delinqu finalizzata alla commissione di furti di rame (capo 1) e alcune contestazioni di delit furto aggravato in concorso (capi 5,7,8,9,10,11,12,14 e 14).
Considerato che l’unico motivo di ricorso si compone di due ragioni di censura, entrambe dedicate a contestare la sussistenza dell’aggravante ex art. 625, comma primo, n. 7 -bis, cod. pen., sotto il profilo della violazione di legge e del vizi motivazione.
2.1. Ritenuto che il motivo è inammissibile poiché, come noto, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazion contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione del volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’err qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurez
Tra i motivi di ricorso che l’art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen. consente di proporre avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., quindi, vi è quell che concerne l’erronea qualificazione del fatto, da intendersi riferita alla cornice util per inquadrare il fatto nelle sue varie componenti, comprese quelle che rendono configurabili le circostanze del reato (Sez. 6, n. 44393 del 24/9/2019, COGNOME, Rv 277214, in motivazione; Sez. 2, n. 36 del 15/12/2010, dep. 2011, COGNOME, Rv. 249488).
Tuttavia, deve darsi atto di come sia altrettanto consolidato il principio secondo cui tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrer cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza – anche sotto il profilo del suo atteggia dal punto di vista delle circostanze del reato, per quanto già esposto – è limitata ai casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di error valutativi in diritto che non risultino evidenti, con indiscussa immediatezza, dal test provvedimento impugNOME o dall’imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, COGNOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 8/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/6/2020, NOME COGNOME, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619).
2.2. Rilevato che, sulla base di tale condiviso orientamento, il motivo di ricorso non può contrapporre all’accertamento del giudice diverse letture della vicenda, ma solo prospettare l’eccentricità della qualificazione emergente già dal ten
contestazione o comunque da profili risultanti con immediatezza, in relazione alle ragion fondanti della qualificazione proposta.
Nel caso di specie, il ricorrente deduce una questione di difetto di prova della nat pubblica del soggetto erogante/proprietario/gestore degli impianti fotovoltaici al cen delle condotte di furti, o della sussistenza di un rapporto di concessione, oltre che d natura pubblicistica del servizio erogato attraverso i cavi sottratti.
Tale apprezzamento non è immediatamente ed indiscutibilmente frutto di un errore valutativo ricadente sulla qualificazione circostanziale del fatto di reato as all’imputato, bensì si iscrive nel piano di una verifica di merito compiuta dal giud seppur entro i limiti cognitivi e motivazionali previsti per le sentenze di patteggiamento. Pertanto, sulla base dei principi già esposti, non vi è spazio per esercitare il sindacat legittimità su una valutazione giuridica non immediatamente percepibile come frutto di errore manifesto né palesemente eccentrica rispetto alla vicenda delittuosa contestata.
Il ricorso proposto, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ed all’inammissibili segue la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 4.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2024.