Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31790 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 31790 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 09/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 21/12/2006
avverso la sentenza del 17/06/2025 del TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che, a norma degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato nei suoi confronti la pena concordata tra le parti in relazione ai delitti di rapina aggravata resistenza a pubblico ufficiale, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. l’eccessività della pena concordata tra le parti e l’erronea corretta qualificazione giuridica del fatto
All’odierna udienza, celebrata senza formalità, il collegio ha deciso come da dispositivo in atti.
Il ricorso è inammissibile, ìn quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.” (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, COGNOME, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all’art. 129 cod. proc. pen., né il ricorrente ha dedotto quali possano essere le condizioni che, a suo avviso, avrebbero imposto una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cit., sicché sul punto il ricorso pecca anche di genericità.
Il motivo dedotto in ordine alla congruità della pena concordata tra le parti è inammissibile perché non rientra tra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., concernendo l’essenza stessa dell’accordo tra le parti.
Del tutto generica, infine, è anche la censura in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, atteso che il ricorrente non indica nemmeno quale, a suoi avviso, dovrebbe essere la qualificazione giuridica corretta. Peraltro, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’ar 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dall contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Pg, Rv. 279842 – 01), nel caso di specie nemmeno specificati.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché proposto per motivi che non rientrano tra quelli consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza.
La declaratoria d’inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9 settembre 2025 L’estensore
Il Pre idente