Ricorso Patteggiamento: la Cassazione ne definisce i Confini
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La decisione sottolinea il rigore introdotto dalla riforma del 2017 (L. n. 103/2017), che ha notevolmente ristretto i margini di manovra per la difesa. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere le condizioni di ammissibilità e le conseguenze di un ricorso presentato al di fuori dei casi previsti dalla legge.
I Fatti alla Base del Ricorso
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Savona per reati continuati in materia di stupefacenti (artt. 81 c.p. e 73 D.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo aver concordato la pena, ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando una “erronea e/o assoluta incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto” e la mancata individuazione della corretta fattispecie di reato. In sostanza, secondo la difesa, il giudice di merito avrebbe sbagliato a inquadrare giuridicamente i fatti oggetto dell’accordo.
Le Norme sul Ricorso Patteggiamento
Il fulcro della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere contro una sentenza di patteggiamento. Essi includono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Sebbene il motivo sollevato dal ricorrente (erronea qualificazione giuridica) sia formalmente previsto dalla norma, la giurisprudenza ne ha dato un’interpretazione molto restrittiva.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione su due argomenti principali. In primo luogo, ha ribadito che il vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto, nel contesto di un ricorso patteggiamento, può essere fatto valere solo quando tale qualificazione risulti “palesemente eccentrica” rispetto al capo di imputazione. Non è sufficiente una mera divergenza interpretativa, ma è necessaria una palese e manifesta irragionevolezza nell’inquadramento giuridico operato dal giudice, tale da renderlo quasi arbitrario. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato questa anomalia.
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato la “genericità delle doglianze”, ovvero la vaghezza e la mancanza di specificità delle lamentele formulate nel ricorso. Un’impugnazione, per essere ammissibile, deve indicare in modo chiaro e preciso le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che la sostengono. Un motivo generico non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
La pronuncia conferma un orientamento consolidato e rigoroso: l’accesso al ricorso patteggiamento è un’eccezione, non la regola. La riforma del 2017 ha voluto deflazionare il carico della Cassazione, limitando le impugnazioni contro sentenze che nascono da un accordo tra le parti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la scelta di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le possibilità di rimetterla in discussione in sede di legittimità sono estremamente ridotte. Il ricorso può avere successo solo in presenza di vizi macroscopici e immediatamente percepibili, come una qualificazione giuridica del tutto slegata dai fatti contestati, e non per semplici questioni interpretative. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come in questo caso, è la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione giuridica del fatto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tale motivo di ricorso è ammesso solo in casi limitati, ovvero quando la qualificazione giuridica adottata dal giudice sia “palesemente eccentrica” e manifestamente irragionevole rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento dichiarato inammissibile?
La Corte, senza esaminare il merito della questione, dichiara inammissibile il ricorso. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in quattromila euro.
Cosa ha cambiato la Legge n. 103/2017 in materia di ricorso contro il patteggiamento?
La Legge n. 103/2017 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 448 del codice di procedura penale, restringendo drasticamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. L’impugnazione è ora circoscritta a vizi specifici e tassativamente indicati, come quelli relativi alla volontà dell’imputato, alla correlazione tra accusa e sentenza, all’illegalità della pena e, in senso restrittivo, all’erronea qualificazione giuridica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1147 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1147 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 19/10/1989
avverso la sentenza del 01/02/2024 del GIP TRIBUNALE di SAVONA
parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa a sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Savona per il re di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea e/o assoluta incertezza sulla qualificazione giuridica del fatto. Omessa individuazione della corretta fattispecie di reato) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore i 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazio giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indisc immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa, tenuto altresì conto della genericità delle doglianze;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 setterhbre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente