Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28777 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28777 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 28/04/2005
avverso la sentenza del 18/03/2025 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
h,
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza emessa il 18 marzo 2025, il Tribunale di Bari ha applicato nei confronti di COGNOME NOME, su sua richiesta e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 5.000 di multa, per il reato di cui agli artt. 110 cod.pen, 73 co e 5 D.P.R. 309/1990.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 444 cod.proc.pen.
Il ricorrente lamenta che, pur con accordo delle parti sulla pena da applicare, il giudi avrebbe dovuto verificare la correttezza della qualificazione giuridica, il corretto bilanciame delle circostanze e la congruità della pena, anche in relazione all’aumento per continuazione.
Il ricorso è inammissibile.
Va rilevato che al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto risulta inconsisten si risolve in una formula vuota di contenuti, non risultando in alcun modo evidenziati g elementi di fatto, giustificativi di un diverso inquadramento giuridico del fatto, nep indicato, o sostanzianti l’erronea qualificazione giuridica attribuita al fatto e rite sentenza.
Condivisibilmente, questa Corte di legittimità ha affermato -e va qui ribadito- che l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto, meramente enunciata, scherma la richiesta una sentenza di proscioglimento, parimenti immotivata, che, in sostanza, elude i limit normativi (Sez. 6, ord. n. 2721 del 8/1/2018, COGNOME, Rv. 272026). E, in ogni caso, che a seguito dell’introduzione dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione, del fatto contenuto in una sentenza di patteggiamento è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatez palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo del ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dal contestazione (così Sez. 6 ord. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv 272252; conf. ord. n. 45391 del 21/11/2024, COGNOME, non mass.); e, del pari, è stato affermato che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai se dell’art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sent è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia errori valutativi, in diritto, che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impug (Sez 1 n. 15553 del 20/03/2018, Rv 272619);
Al riguardo la censura è meramente apodittica e non sostenuta da argomentazione alcuna.
Quanto al giudizio di bilanciamento e al profilo sanzionatorio (anche con riferimento all’aumento per continuazione), va ricordato che, sin dagli albori dell’istituto di cui agl 444 e ss. cod. proc. pen. , questa Corte di legittimità ha chiarito che, una volta che l’acco
sia stato ratificato dal giudice, non è più consentito alle parti (anche a quella pubbl prospettare questioni e sollevare censure con riferimento (come nella specie) all’applicazione
delle circostanze ed all’entità della pena che non siano illegali: anche entro tale ambito, inve l’obbligo di motivazione deve ritenersi assolto con la semplice affermazione dell’effettuat
verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto fra le parti (Sez. 5, Sente n. 5210 del 28/10/1999 dep. 12000, Verdi, Rv. 215467).
E, ancora di recente, pur prima della novella di cui alla I. 103/2017, era stato ribadito c non potesse proporsi ricorso per cassazione per violazione di legge avverso una sentenza
di patteggiamento, sotto il profilo dell’erronea concessione o del diniego del circostanze attenuanti generiche, laddove non sussistessero palesi illegalità della pena
concordata e in quanto vi sia stata ratifica dell’accordo sanzionatorio tra le parti, anch ragione della natura semplificata propria della sua motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 42837 del
14/5/2013, COGNOME Rv. 257146).
Va chiarito, infine, che, per qualificare illegale la pena non basta eccepire che il giud non abbia correttamente esplicato i criteri valutativi che lo hanno indotto ad applicare la pe
richiesta, ma occorre che il risultato finale del calcolo non risulti conforme a legge (Sez. 6
18385 del 19/02/2004, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 228047).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
t