Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25315 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25315 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE nato il 01/10/1997
avverso la sentenza del 27/02/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Verona ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ott 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazio all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, i motivi di ricorso attengono alla generica contestazione in ordine mancata verifica – e al conseguente difetto di motivazione – delle condizioni una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen., nonché all’er qualificazione giuridica del fatto e alla dosimetria della pena.
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenz applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la man verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di leg esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pier Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Ulteriormente, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, co 2bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenu sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabili palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché inammissibile l’impugnazione che denunci, come nel caso di specie in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della senten (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 4, n. 13749 de 23/03/2022, Gemei Eid, Rv. 283023).
D’altra parte, in relazione all’altro e generico motivo di ricorso, non si nella fattispecie – astrattamente denunciabile anche avverso la sentenza patteggiamento – di pena illegale.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del’ ricorren al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 24 giugno 2025
nsigliere estensore
NOME Psidente