Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18119 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18119 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di: COGNOME NOME nato a Roma il 26/08/1974 COGNOME NOME nato a Roma il 13/10/1977
avverso la sentenza del 17/01/2025 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell’art. 44 cod. proc. pen., a NOME COGNOME e NOME COGNOME la pena di anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per il delitto di rapina aggravata dall’avere commess il fatto in più persone riunite e con l’uso di arma, previo riconoscimento dell’attenuan cui all’art. 62 n. 4 cod.pen, stimata equivalente alle aggravanti ed alla recidiva rei specifica ed infraquinquennale; con applicazione della pena accessoria della interdizion dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Avverso tale pronuncia, ciascun imputato, ha proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori fiduciari che si articola in due motivi di contenuto iden
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. p pen., la mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione all’affermazione colpevolezza in ordine al reato contestato con riferimento al quale sono state escluse caus di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. pr pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relaz alla determinazione della pena inflitta ed alla mancata riduzione della stessa nella misu massima di un terzo per la scelta del rito alternativo.
Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto proposti per dedotti motivazionali, non consentiti.
Si tratta di censure che sono in contrasto con la previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 201 secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è proponibile solo con riferimento a profili motivi attinenti l’espressione della volontà dell’impu difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giurid fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipo specifiche di violazione di legge e non anche il vizio motivazione che, in questa sede, vi lamentato con specifico riferimento alla insussistenza dei presupposti per una declaratori di proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (peraltro correttamente vaglia ed esclusa dal Tribunale, evidenziando come gli imputati erano stati arrestati in flagran di reato) e alla entità della pena applicata che è del tutto aderente al contenuto dell’ac intervenuto tra le parti e che il giudice ha espressamente ritenuto congrua e priva di pr di illegalità. Con riferimento a tale ultimo profilo, va ricordato che l’art. 444 cod. pr prevede che la diminuzione della pena concordata tra le parti possa essere operata “fino a un terzo”, il che sta a significare, con tutta evidenza, che non è possibile eccedere la mi di tale frazione ma è consentito – come avvenuto nella specie – collocarsi al di sotto d diminuzione della stessa.
L’ inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. 6 comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, a favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 04/04/2025
Il Presi ente