Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Perché i Vizi di Motivazione sono Esclusi
Una recente sentenza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso patteggiamento. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo aver concordato la pena per tentato furto, ha tentato di impugnare la sentenza lamentando un difetto di motivazione su un’attenuante. La decisione dei giudici supremi è stata netta: il ricorso è inammissibile, confermando la rigida disciplina che regola questo rito speciale.
Il Caso: Tentato Furto e l’Accordo sulla Pena
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, con la quale era stata applicata una pena, su richiesta delle parti (il cosiddetto patteggiamento), a un soggetto accusato di tentato furto. L’accordo tra la difesa e l’accusa, ratificato dal giudice, definiva il percorso processuale evitando il dibattimento.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo della contestazione non riguardava l’accordo in sé, ma un aspetto specifico della decisione del giudice: si lamentava un vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento di un’attenuante comune. In pratica, la difesa sosteneva che il giudice non avesse spiegato adeguatamente le ragioni della sua valutazione sulla circostanza invocata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce in modo tassativo i motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
2. Mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza emessa dal giudice.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero il vizio di motivazione su una circostanza attenuante, non rientra in nessuna di queste categorie. La Corte ha sottolineato che tale censura si traduce in un (asserito) vizio motivazionale, un terreno che è precluso all’esame di legittimità nel contesto del patteggiamento.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Corte è chiara e rigorosa. La scelta di accedere al patteggiamento comporta l’accettazione non solo della pena concordata, ma dell’intero quadro giuridico definito nell’accordo, incluse le valutazioni sulle circostanze del reato. Consentire un ricorso patteggiamento per vizi di motivazione significherebbe aprire la porta a una rivalutazione del merito della decisione, snaturando la finalità deflattiva e di rapida definizione del processo tipica di questo rito.
I giudici hanno qualificato la censura come ‘indeducibile’, ovvero un motivo che non può essere validamente proposto in sede di legittimità per questo tipo di sentenze. La legge ha volutamente ristretto le maglie dell’impugnazione per garantire la stabilità delle sentenze di patteggiamento, che si fondano su un accordo processuale tra le parti.
Le conclusioni
La sentenza in esame riafferma un principio fondamentale: chi sceglie il patteggiamento rinuncia a far valere determinate contestazioni. L’impugnazione è un’opzione eccezionale, limitata a vizi gravi e specificamente individuati dalla legge. Un presunto difetto nella motivazione del giudice su aspetti discrezionali, come il bilanciamento delle circostanze, non è sufficiente per mettere in discussione la sentenza.
Le conseguenze pratiche per il ricorrente sono state severe: oltre alla dichiarazione di inammissibilità, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso infondato non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche un significativo onere economico.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., una sentenza di patteggiamento non è ricorribile per motivi legati a vizi di motivazione, come quelli relativi al riconoscimento di una circostanza attenuante.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del reato e all’illegalità della pena applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
In caso di ricorso inammissibile, la Corte di Cassazione lo dichiara tale senza formalità di procedura e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11243 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Lecco il 3 gennaio 1983;
avverso la sentenza del 23 settembre 2024 del Tribunale di Busto Arsizio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Tribunale di Busto Arsizio ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata da NOME COGNOME in ordine al reato di tentato furto contestato in rubrica;
che avverso detta sentenza ricorre l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.;
che la censura è indeducibile atteso che l’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. prevede che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena, laddove, in concreto, la censura si traduce in un (asserito) vizio motivazionale afferente alla sussistenza di una circostanza del reato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 febbraio 2025
Il Consigl ere estens e
Il Presidente