I Limiti del Ricorso Patteggiamento: Analisi di una Decisione della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Tuttavia, la sua natura di accordo tra accusa e difesa impone limiti stringenti alla possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce proprio su questi confini, chiarendo quando un ricorso patteggiamento è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
Il Caso in Esame: Un Ricorso Fuori dai Binari
Nel caso di specie, un imputato aveva concordato una pena per reati di furto aggravato e violazione della legge sugli stupefacenti. Successivamente, decideva di impugnare la sentenza di patteggiamento davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una generica violazione di legge. Il suo ricorso, tuttavia, non specificava nessuno dei motivi tassativamente previsti dalla normativa per contestare un accordo di questo tipo.
La Normativa di Riferimento Post-Riforma
Il cuore della questione risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando del 2017. Questa norma stabilisce che le sentenze di patteggiamento emesse a seguito di accordi successivi al 3 agosto 2017 possono essere impugnate solo per motivi molto specifici, tra cui:
* Vizi nella formazione della volontà dell’imputato di patteggiare.
* Mancata corrispondenza tra la richiesta di pena e la sentenza emessa.
* Errata qualificazione giuridica del fatto.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo di doglianza è escluso, rendendo il ricorso inammissibile in partenza.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione è netta: il ricorrente non aveva sollevato nessuna delle questioni consentite dalla legge. Aver proposto un motivo generico, non rientrante nell’elenco tassativo dell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., ha reso l’impugnazione proceduralmente invalida. La Corte ha ribadito che, una volta che l’accordo tra imputato e pubblico ministero è stato ratificato dal giudice, la possibilità di rimetterlo in discussione è estremamente limitata, proprio per preservare la finalità deflattiva e la stabilità dell’istituto.
Le Conseguenze Economiche di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. In linea con l’articolo 616 del codice di procedura penale e richiamando una sentenza della Corte Costituzionale, la Cassazione ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione scatta quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto “con colpa”, ovvero senza una seria e fondata ragione giuridica, come nel caso di un’impugnazione basata su motivi non ammessi dalla legge.
le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione evidenziando la natura speciale e limitata dell’impugnazione avverso le sentenze di patteggiamento. La ratio della legge è chiara: se le parti raggiungono un accordo sulla pena, questo assume una stabilità quasi definitiva, salvo che non siano presenti vizi gravi e specificamente individuati. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha voluto ulteriormente restringere le maglie del ricorso per evitare impugnazioni pretestuose che vanificherebbero lo scopo del rito alternativo. Poiché il ricorso in esame era fondato su motivi estranei a quelli consentiti, la sua inammissibilità era un atto dovuto, con l’automatica conseguenza della condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
le conclusioni
Questa pronuncia della Suprema Corte funge da monito: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non è un’opzione da percorrere con leggerezza. È indispensabile che i motivi dell’impugnazione rientrino scrupolosamente nel perimetro tracciato dall’articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. In caso contrario, il tentativo non solo sarà vano, ma comporterà anche un esborso economico rilevante. La decisione rafforza la stabilità degli accordi di patteggiamento e scoraggia l’uso dilatorio degli strumenti di impugnazione.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la riforma del 2017, per gli accordi stipulati dopo il 3 agosto 2017, il ricorso è possibile solo per motivi specifici e tassativi, come problemi legati all’espressione della volontà, errore nella qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso 3.000 euro) alla Cassa delle ammende, a meno che non dimostri di aver proposto il ricorso senza colpa.
Perché il motivo basato sulla violazione dell’art. 129 c.p.p. non è stato accettato in questo caso?
Perché non rientra nell’elenco tassativo dei motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale per impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 26/02/1983
avverso la sentenza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA
t dato avviso alle parti;1
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME
Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, è stata impugnata, per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., la sentenza del 4 settembre 2024, con la quale il Tribunale di Brescia ha applicato ad Harzallaoui COGNOME la pena da lui richiesta per i reati di cui agli artt. 624, 625, n. 7), cod. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990;
che il motivo è inammissibile, in quanto proposto avverso sentenza applicativa della pena (art. 444 cod. proc. pen.), richiesta dopo il 3 agosto 2017;
che, in tema di patteggiamento, una volta che l’accordo tra l’imputato ed il pubblico ministero è stato ratificato dal giudice con la sentenza, il ricorso per cassazione è proponibi solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della della misura di sicurezza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; situazioni non riscontrabili né compiutamente prospettate nel caso di specie.
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia propost il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», all declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.