Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11135 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11135 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a TARANTO il 26/02/1988 COGNOME NOME nato a TARANTO il 03/05/1977 COGNOME NOME nato a TARANTO il 13/11/1983 NOME nato a TARANTO il 23/12/1982 COGNOME NOME nato a TARANTO il 24/05/1993 NOME COGNOME nato a TARANTO il 30/03/1978
avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 12 luglio 2024, il Tribunale di Taranto ha applicato nei loro confronti la pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., relativamente a plurimi episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish – capi: 2bis) per COGNOME; 3) per NOME; 7), 10), 23) e 24) per COGNOME; 3) e 7) per COGNOME; 7), 17), 18), 19), 20), 21), 23) per COGNOME; 22) per COGNOME – nonché in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 132, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993- capo 1) – per COGNOME, e ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 132, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993 – capo 7-ter) 629 cod. pen. – capo 8) – e 110, 81 e 644 cod. pen. – capo 9) dell’imputazione – per COGNOME;
che, nello specifico, la difesa di NOME COGNOME propone due distinti motivi di ricorso, con i quali deduce la manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’erronea valutazione degli elementi a carico del prevenuto, nonché la carenza assoluta di motivazione in ordine alla disposta confisca, estranea all’accordo tra le parti ed avente ad oggetto denaro del quale non sarebbe provata la pertinenzialità con lo stupefacente sequestrato;
che NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME lamentano, con ricorsi distinti ma dal contenuto identico, il difetto di motivazione in punto di esclusione della ricorrenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. e di precisa indicazione delle ragioni poste a fondamento della responsabilità a loro riconosciuta per i delitti in contestazione;
che, con un unico motivo di censura, NOME Davide contesta i vizi della motivazione sia in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del positivo comportamento processuale tenuto dall’imputato medesimo.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili perché in parte presentati contro sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge, in parte manifestamente infondati, oltre che formulati in modo generico;
che, al riguardo, in base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, che ha modificato l’art. 448 cod. proc. pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggia mento può essere presentato solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza;
che, al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l’inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base
As
al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2 -bis, e dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.;
che, in relazione a quanto dedotto dagli imputati COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME – che lamentano tutti il difetto di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – non ricorre evidentemente nessuno dei vizi astrattamente denunciabili in questa sede;
che, in ogni caso, in ordine al mancato rilievo delle cause di proscioglimento, va ribadito che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione – invero presente a pag. 3 della sentenza impugnata – consistente nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Rv. 234824; Sez. 1, n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742);
che le considerazioni che precedono si attagliano anche al ricorso di COGNOME ed al primo motivo di censura di Cassese, essendo agevole rilevare come il vizio di motivazione – afferente, rispettivamente, alla dosimetria della pena ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale dell’imputato – non rientri tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione;
che, peraltro, nei confronti del Minosa, la pena è stata applicata esattamente nella misura concordata, senza che ne ricorra l’illegalità, ravvisabile solo quando sia stata inflitta una pena non rientrante nel limite edittale ovvero diversa dalla sanzione prevista (ex multis, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 2781700; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102);
che, in punto di ammissibilità del secondo motivo di ricorso di Cassese, va ricordato che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., solo ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, il che non è accaduto nel caso che ci occupa, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U., n. 21368 del 26/09/2019, Rv. 279348);
che, ciò nonostante, il proposto motivo è, oltre che manifestamente infondato è formulato in forma aspecifica, avendo i giudici di merito reso una motivazione congrua e pertinente in relazione alla confisca, disposta ai sensi dell’art. 240, cod. pen., della somma di denaro quale profitto del reato di spaccio della sostanza stupefacente, che il ricorrente non contrasta, erroneamente omettendo di
contestare in radice non solo il riferimento al verbale di sequestro del 25 ottobre 2023, ma anche l’illiceità della provenienza del denaro in sequestro;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.