Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10298 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 10298 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
Sui ricorsi proposti nell’interesse di:
NOME nato in Tunisia il DATA_NASCITA (C.U.I. CODICE_FISCALE) NOME nato a Lushnje il DATA_NASCITA (C.U.I.CODICE_FISCALE)
avverso la sentenza del 10/12/2024 del Tribunale di Verona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato, ai sensi dell’art. 4 cod. proc. pen., a NOME e NOME rispettivamente la pena di un anno mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa e quella di un anno mesi sei di reclusio ed euro 600,00 di multa per il delitto di ricettazione in forma continuata, p riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica infraquinquennale per NOME e alla recidiva specifica, reiterata infraquinquennale per NOME NOME.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori fiduciari.
2.1. Nell’interesse di NOME si deduce la mancanza di motivazione con riferimento all’insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento norma dell’art. 129 cod. proc. pen., si lamenta l’erronea qualificazione giuridica del ed altresì la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordin entità della pena irrogata che è eccessiva.
2.2. Nell’interesse di NOME si deducono – così si legge nella intestazion l’erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 81 e 648, comm secondo, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine “alla richiesta difensi applicazione della pena sostitutiva”. Nella parte argomentativa del ricorso è censurata illogicità della motivazione della sentenza nella parte in cui ha attribuito i reati co all’imputato, il mancato riconoscimento della ipotesi attenuata della particolare tenui l’entità degli aumenti di pena operati a titolo di continuazione.
3. Entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
3.1. L’impugnazione interposta nell’interesse dell’imputato NOME ha a oggetto, da un lato, motivi non consentiti e, dall’altro, una doglianza del tutto gener punto di qualificazione giuridica del fatto.
Quanto ai vizi motivazionali dedotti, si tratta di censure che sono in contrasto co previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all’espressione del volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’ qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezz
Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all’art. 606 cod. proc. delimita quindi l’impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipo specifiche di violazione di legge e non anche il vizio motivazione che, in questa sede, vi lamentata con riferimento alla insussistenza dei presupposti per una declaratoria d proscioglimento a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. e alla entità della pena applicata c peraltro, è perfettamente aderente al contenuto dell’accordo intervenuto tra le parti e il giudice ha espressamente ritenuto congrua e priva di profili di illegalità.
La doglianza in punto di erronea qualificazione giuridica del fatto – in ast consentita, seppure nei soli casi in cui detta qualificazione risulti, con indis immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ipotesi che non ricorre nel caso di specie ove si ponga mente a tenore degli addebiti contestati), è tuttavia del tutto a-specifica non risu accompagnata da alcuna argomentazione sul punto.
3.2. Parimenti inammissibile è il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Premesso che il richiamo alla “richiesta difensiva di applicazione di pena sostitutiv inconferente in quanto dalla sentenza impugnata non risulta che l’accordo tra le par contemplasse sanzioni di tal natura in sostituzione della reclusione, i motivi proposti sono deducibili in sede di legittimità.
Quanto al vizio di illogicità della motivazione relativamente alla attribuz all’imputato dei fatti contestati del fatto, ribadita l’impugnabilità della pro applicazione pena per le sole ipotesi di violazione di legge, la deduzione non è consenti in questa sede poiché la pattuizione liberamente intervenuta tra le parti ai sensi dell 444 cod. proc. pen. non consente di rimettere in discussione in questa sede il prof di responsabilità in ordine ai fatti contestati.
Parimenti non consentiti sono i motivi relativi al mancato riconoscimento della ipote attenuata della particolare tenuità e alla gravosa entità degli aumenti di pena operat titolo di continuazione.
Quanto al primo profilo, va ricordato l’orientamento di legittimità che qui si riba secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’omess applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di applicazione pen sottoposta al giudice (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, COGNOME, Rv. 279117). Nel caso di specie, l’accordo intervenuto tra le parti non contemplava il riconoscimento de diminuente di cui all’art. 648, comma quarto, cod. pen.
Quanto al secondo profilo, il Tribunale ha applicato, ritenendola congrua, una sanzione perfettamente corrispondente a quella indicata nell’accordo intervenuto tra le parti anc con riferimento agli aumenti operati a titolo di continuazione, rispetto alla quale n ravvisa alcuna illegalità.
L’ inammissibilità va dichiarata senza formalità di rito e con ordinanza ex art. comma 5-bis, cod. proc. pen.; a ciò consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila, ciascuno, a favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il giorno 26/02/2025
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( — )La Presidente