Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9022 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9022 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 04/12/2025 del Gip presso il Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Gip presso il Tribunale di Milano applicava ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. a XXXXXXXXXXXXXX, su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1200,00 di multa per le imputazioni allo stesso ascritte capo a), b), c) e d) della rubrica.
XXXXXXXXXXXXXXha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto, in modo commisto, diverse censure, rilevando l’omessa motivazione e la violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., nonchØ la violazione di legge quanto alla commisurazione della pena ed alla qualificazione giuridica.
Il ricorso Ł inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non e denunziabile in sede di legittimità, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l’omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentitodi addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma limita l’impugnabilita della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, COGNOME, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilita, avendo l’imputato, con l’accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell’accusa mossa nei suoi confronti (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poichØ la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di
– Relatore –
Ord. n. sez. 303/2026
CC – 03/02/2026
superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa). Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., in relazione tra l’altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell’ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell’esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell’assetto normativo disciplinante l’illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182-01). Identiche considerazioni devono essere spese in ordine alle generiche e del tutto aspecifiche allegazioni, poste in modo confuso e alternativo, quanto alla qualificazione giuridica delle condotte (neanche riferita alle diverse contestazioni elevate) e alla quantità di pena irrogata (neanche definita illegale). Considerazioni difensive che non valgono ad integrare neanche formalmente un motivo di ricorso e si caratterizzano per la loro evidente inammissibilità, atteso che la qualificazione giuridica della condotta può in questa sede essere contestata solo ed esclusivamente quando appaia manifesta l’erroneità della stessa (circostanza questa non ricorrente nel caso di specie), così come la pena può essere contestata solo quando appaia evidente l’illegalità della stessa (neanche richiamata dalla difesa, che sul punto si Ł limitata a rilevare una non meglio precisata impossibilità di ricostruire la portata della decisione ).
Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.
Anche in sede d’impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsi la disposizione di cui all’art. 609, comma 2, cod. proc. pen., da cui deriva che la Corte di cassazione possa rilevare, d’ufficio, la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del richiamato art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; ciò sempre che si sia in presenza di un ricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabili dalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274476-01; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, COGNOME, Rv. 270271- 01); condizione, quest’ultima, che costituisce naturale espressione dei limiti di cognizione propri del giudizio di legittimià (Sez. 3, n. 394 del 25/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274567-01). Ciò complessivamente premesso, occorre rilevare che sulla base degli indicati parametri, non vi sia spazio alcuno per addivenire, nel presente grado di giudizio, al proscioglimento evocato dall’art. 129, comma 1, cod. proc. pen., a fronte di ricorso che non supera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato, in ogni caso, che l’indagine sull’eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbe un’approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento, qui preclusa per le ragioni già indicate.
Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 03/02/2026
NOME COGNOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.