Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile?
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel diritto processuale penale. Sebbene l’accordo sulla pena offra vantaggi in termini di celerità e riduzione della sanzione, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è strettamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio pratico dei confini entro cui tale ricorso è ammesso, ribadendo un principio fondamentale: non si può usare l’impugnazione per rimettere in discussione l’accertamento di colpevolezza implicitamente accettato con la richiesta di patteggiamento.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento) emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Milano. Un imputato era stato condannato per una serie di reati fallimentari. Non soddisfatto dell’esito, pur avendo acconsentito all’accordo sulla pena, decideva di presentare ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento
La difesa dell’imputato basava il proprio ricorso patteggiamento su due motivi principali:
1. Violazione di legge: Si contestava la mancata verifica, da parte del giudice, dell’assenza di cause di proscioglimento secondo l’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si sosteneva che il giudice avrebbe dovuto assolvere l’imputato nonostante la richiesta di patteggiamento.
2. Vizio di motivazione: Si lamentava un’errata determinazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, la difesa devolveva alla Corte la questione relativa al difetto di prova dell’elemento soggettivo del reato, ossia la volontarietà e la consapevolezza della condotta illecita, sostenendo che tale mancanza avrebbe dovuto portare a un proscioglimento.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che l’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento non è uno strumento per riaprire il dibattito sulla colpevolezza. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una cospicua somma, pari a quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende, a causa della manifesta infondatezza e colpa nell’aver proposto un ricorso con motivi non consentiti.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. Essi sono:
– Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
– Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
– Erronea qualificazione giuridica del fatto.
– Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha osservato che i motivi sollevati dal ricorrente – ovvero la pretesa mancanza di prova dell’elemento soggettivo e la presunta inadeguatezza della pena – esulavano completamente da questo elenco. Contestare l’esistenza della prova della colpevolezza è in palese contraddizione con la natura stessa del patteggiamento, che presuppone una rinuncia a contestare l’accusa nel merito in cambio di uno sconto di pena.
La Suprema Corte ha sottolineato che la difesa ha tentato, in modo del tutto assertivo, di introdurre nel giudizio di legittimità una questione di fatto preclusa in questa sede, specialmente dopo un patteggiamento. La decisione di dichiarare l’inammissibilità de plano
, cioè senza udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis c.p.p., rafforza la natura eccezionale di questo tipo di impugnazione. La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma un monito contro l’abuso dello strumento processuale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso: chi sceglie la via del patteggiamento accetta implicitamente l’affermazione di responsabilità e può contestare la sentenza solo per vizi procedurali o errori di diritto ben definiti. Non è possibile utilizzare il ricorso patteggiamento come un’istanza d’appello mascherata per rimettere in discussione la fondatezza dell’accusa. Questa decisione serve come importante promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di valutare attentamente i limiti e le conseguenze di ogni scelta processuale, evitando impugnazioni dilatorie e destinate a un sicuro fallimento.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per motivi specifici e tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Non è un’impugnazione aperta a qualsiasi tipo di doglianza.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente l’espressione della volontà dell’imputato (es. consenso viziato), il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione senza che si entri nel merito della questione. Il ricorrente, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa nell’aver promosso un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6602 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6602 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BITONTO il 10/08/1981
avverso la sentenza del 14/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale d Milano gli applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 110 cod. pe 223, in relazione all’art. 216, comma 1, n. 2, 219, commi 1 e 2, n. 1 e 223, comma 2, n. 2, l fa Il.;
ritenuto che:
il ricorso – che assume la violazione di legge con riguardo alla verifica dell’asse cause di proscioglimento ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen. (primo motivo) e il vizio di motiv in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio (secondo motivo) – è inammissibi poiché proposto fuori dai casi consentiti, atteso che contro la sentenza di applicazione della pen richiesta il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all’espressione della dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea quali giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) e, come esposto, la difesa – peraltro, in maniera del tutto assertiva – ha devoluto il difetto di prova dell’elemento soggettivo del reato;
e l’inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024.