Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45887 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 5 Num. 45887 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La sentenza di patteggiamento impugNOME è stata deliberata il 22 novembre 2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Tivoli nei confronti di NOME COGNOME, imputata di vari fatti di bancarotta fraudolenta.
Avverso detta sentenza l’imputata ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore di fiducia, formulando due motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione di legge. Le condotte addebitate alla ricorrente – si legge nel ricorso – esulerebbero dall’area di rischio penale, considerato che il fallimento è stato dichiarato a distanza di oltre sei anni. La bancarotta non punisce l’imprenditore che attui un’operazione errata ma colui che, in pieno periodo di crisi, disponga dei beni societari, allo scopo di danneggiarla. Contesta, poi, la ricorrente che le sia stata attribuita la qualifica di amministratrice di fatto.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché l’accusa sarebbe stata formulata in maniera perplessa e le annotazioni contabili di cui all’imputazione non sarebbero artifizi, ma appostazioni del tutto lecite.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell’alt 1, comma 51, si applica ai procedimenti – come il presente – per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
Ciò posto, il Collegio osserva che le censure della ricorrente non si collocano in alcuna delle categorie suddette, essendo dirette ad agitarne la non colpevolezza.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, così equitativamente determiNOME in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso il 26/9/2023.