Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale, che consente una definizione rapida del processo a fronte di uno sconto di pena. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta importanti conseguenze, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di impugnare la sentenza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini del ricorso patteggiamento, illustrando quando e perché un appello può essere dichiarato inammissibile. L’ordinanza in esame offre spunti cruciali per comprendere la logica dietro le limitazioni all’impugnazione e le conseguenze economiche di un ricorso infondato.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Bari, che, accogliendo la richiesta di patteggiamento, applicava a un’imputata la pena di due anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
Nonostante l’accordo raggiunto sulla pena, la difesa dell’imputata proponeva ricorso per cassazione, sollevando due questioni principali:
1. Una presunta violazione di legge per carenza di motivazione sulla responsabilità penale dell’imputata.
2. Una violazione di legge e un difetto di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, la difesa contestava non la legalità della pena pattuita, ma la valutazione del giudice su aspetti di merito che, con il patteggiamento, si presume siano stati accettati dall’imputato.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: la Norma Chiave
La Corte di Cassazione ha immediatamente inquadrato la questione nell’ambito dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha lo scopo di limitare le impugnazioni dilatorie o palesemente infondate contro le sentenze di patteggiamento.
La legge stabilisce che il ricorso patteggiamento è consentito solo per motivi specifici, quali:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato dato liberamente).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I motivi sollevati dalla ricorrente, attinenti alla motivazione sulla colpevolezza e sulle attenuanti, non rientrano in questo elenco tassativo.
Le Motivazioni
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e lineare. I giudici hanno spiegato che le censure proposte dalla difesa non rientrano in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La scelta di accedere al patteggiamento implica una rinuncia a contestare l’accertamento della responsabilità e le valutazioni discrezionali del giudice, come quella sulle attenuanti generiche.
L’obiettivo del legislatore, come sottolineato dalla Corte, è quello di dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, evitando che l’accordo sulla pena venga messo in discussione per motivi di merito. L’impugnazione è riservata a vizi ‘strutturali’ della sentenza, che ne minano la legalità, e non a riesaminare il merito della decisione. La declaratoria di inammissibilità, in questi casi, può essere pronunciata ‘senza formalità’, a sottolineare la manifesta infondatezza del ricorso.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Scegliere la via del patteggiamento è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, poiché preclude quasi ogni possibilità di contestare nel merito la sentenza. Il ricorso patteggiamento è un’opzione eccezionale e non uno strumento per rimettere in discussione l’accordo. Inoltre, la condanna al pagamento di una somma cospicua (in questo caso, 4.000,00 euro) a favore della Cassa delle ammende funge da forte deterrente contro la proposizione di ricorsi palesemente inammissibili. Questa decisione ribadisce la volontà del legislatore e della giurisprudenza di rendere il patteggiamento un rito veramente definitorio del processo, scoraggiando impugnazioni che ne contraddicono la natura stessa.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui non si può fare ricorso contro un patteggiamento secondo questa ordinanza?
Non è possibile presentare ricorso per contestare la motivazione del giudice sulla responsabilità penale o sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché tali aspetti non rientrano tra i motivi ammessi dalla legge.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in 4.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45556 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45556 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2022 del TRIBUNALE di BARI
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 dicembre 2022 il Tribunale di Bari ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a COGNOME NOME la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso l’indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge per carenza di motivazione in ordine alla ricorrenza della sua responsabilità penale; violazione di legge e difetto di motivazione in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non consentiti.
Le dedotte censure non rientrano, infatti, – tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra l richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegal della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all’elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr idente