Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45303 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45303 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POGGIBONSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 del GIP TRIBUNALE di SIENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 febbraio 2023, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Siena ha applicato nei confronti d NOME COGNOME, COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) d.lgs. 3 aprile 1992 n. 285, la pena concordata fra le parti di mesi 2 giorni 20 di arresto e euro 933,00 di ammenda con sostituzione della pena in 11 giorni di lavoro di pubblica utilità e ha, altresì, ordiNOME la sospensione della patente di guida per l durata di anni 2.
Avverso la sentenza l’ imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedol:to la errata qualificazione del fatto di reato e l’assenza di espressione della volontà dell’imputato. Il ricorrente sostiene d aver concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione della pena in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) CdS e che all’udienza, a cui avevano partecipato solo i suoi procuratori, il giudice aveva riqualificato il reato in quel cui all’art. 186, comma 2, lett. c) CdS: egli, tuttavia, aveva dato indicazione patteggiare la pena sulla base della contestazione iniziale, sicché COGNOME difettava la espressione del consenso. La qualificazione giuridica operata in sentenza era, comunque, COGNOME erronea, in quanto COGNOME le misurazioni effettuate con l’etilometro in occasíone del controllo erano la prima di 1,58 g/I e la seconda di 1,12 g/I, sicché non vi era ragione di prendere in considerazione la prima e non la seconda misurazione.
Il Procuratore Generale, nella persona clel sostituto NOME COGNOMECOGNOME ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 2 agosto 2023 il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorsi).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dall’esame diretto degli atti, consentito essendo stato dedotto un vitium in procedendo per il quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), ernerge che:
l’imputato aveva rilasciato procura speciale al difensore in data 15 gennaio 2023 per accedere a riti alternativi;
il difensore, munito di procura speciale, aveva formulato richiesta di applicazione pena con atto scritto in data 23 gennaio 2023 in ordine al reato di cui al 186, comma 2, lett. b) CdS;
il Pubblico Ministero aveva espresso il consenso in data 25 gennaio 2023;
nel corso dell’udienza, il Pubblico Ministero aveva modificato l’imputazione contestando il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), CdS, e, a seguito di ta modifica, il difensore munito di procura speciale e il Pubblico Ministero avevano richiesto applicarsi la pena concordata.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena ci della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità de ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che:
il ricorso per cassazione per motivi attinenti all’espressione della volontà dell imputato ai sensi del novellato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determiNOME il vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato che la verifica da parte del giudice della volontà dell’ imputato è superflua quando questi è presente all’udienza nella quale si raggiunge l’accordo tra le parti, a nulla rilevando che detta udienza fosse stata rinviata ad altra data per la sola lettura del dispositivo) (Sez. 1, n. 15557 del 20/03/2018, 5, Rv. 272630 -)
-la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentric rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo provvedimento impugNOME (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, COGNOME, Rv. 272619).
8.Ciò premesso, nel caso di specie le censure sono inammissibili. L’accordo sulla pena, anche in ordine alla nuova contestazione è stato formulato dal difensore munito di procura speciale conferita proprio per la richiesta di riti alternativi c
riferimento al procedimento penale in esame, fra cui appunto l’applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. La nuova qualificazione giuridica per la quale le parti hanno concordato la pena appare coerente con la contestazione della condotta di reato e non presenta quelle caratteristiche di eccentricità che, secondo la giurisprudenza sopra richiamata, legittimano la proposizione del ricorso.
9.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.