Ricorso Patteggiamento: Limiti e Inammissibilità Post Riforma Orlando
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta conseguenze significative sulle possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui rigidi limiti del ricorso patteggiamento, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla Riforma Orlando, chiarendo quando e perché un’impugnazione viene dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da una sentenza del Tribunale di Messina, con la quale un imputato, a seguito di patteggiamento, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 2.000 euro di multa. L’accusa era quella di detenzione di sostanza stupefacente (cocaina), qualificata come fatto di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90.
Nonostante l’accordo raggiunto con il Pubblico Ministero e ratificato dal giudice, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione. La doglianza principale verteva sulla presunta violazione di legge e sul vizio di motivazione riguardo all’affermazione di responsabilità, in particolare contestando le prove sulla destinazione della sostanza, che a suo dire non era finalizzata a un uso non esclusivamente personale.
Limiti e Inammissibilità del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta e perentoria, basata sull’interpretazione dell’art. 448, comma II-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando” (L. 103/2017), ha drasticamente ridotto l’ambito di appellabilità delle sentenze di patteggiamento.
Secondo la Corte, i motivi addotti dal ricorrente erano non solo generici e infondati, ma soprattutto esclusi dalle ipotesi tassative previste dalla legge per l’impugnazione. La scelta di accedere al patteggiamento implica una rinuncia volontaria e consapevole a contestare le prove che costituiscono l’oggetto dell’imputazione. Di conseguenza, non è più possibile, in sede di legittimità, sollevare questioni relative alla valutazione dei fatti o alla consistenza del quadro probatorio.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha chiarito che il ricorso avverso una sentenza di patteggiamento è consentito esclusivamente per profili specifici:
1. Qualificazione giuridica del reato: Se si ritiene che i fatti siano stati inquadrati in una fattispecie di reato errata.
2. Illegalità della pena: Qualora la pena concordata e applicata sia illegale (ad esempio, perché superiore ai massimi edittali o di specie diversa da quella prevista).
3. Vizi del consenso: Se l’accordo tra imputato e PM non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
Nel caso specifico, la contestazione del ricorrente riguardava la prova della destinazione della droga, un elemento fattuale che esula completamente dalle tre categorie ammesse. Il giudice di merito, nell’accogliere la richiesta di patteggiamento, ha correttamente verificato l’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato (art. 129 c.p.p.) e ha ratificato l’accordo tra le parti. La sua motivazione, seppur sintetica, è stata ritenuta pienamente adeguata, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte stessa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con effetti quasi definitivi. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che sta rinunciando a un processo dibattimentale e, di conseguenza, alla possibilità di contestare nel merito le accuse. L’impugnazione successiva diventa un’opzione estremamente limitata. La decisione della Corte di Cassazione funge da monito: il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio mascherato, finalizzato a riesaminare fatti e prove la cui contestazione è stata implicitamente abbandonata con la richiesta di applicazione della pena.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento contestando la valutazione delle prove?
No, a seguito della Riforma Orlando, l’art. 448 comma II-bis cod. proc. pen. limita il ricorso per cassazione. Non è più possibile contestare aspetti relativi alla valutazione delle prove, come la destinazione della sostanza stupefacente, in quanto la scelta del rito implica una rinuncia alla contestazione dei fatti.
Quali sono gli unici motivi per cui si può presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Il ricorso è ammesso solo per motivi che riguardano la qualificazione giuridica del reato, l’illegalità della pena applicata o la presenza di vizi del consenso (ovvero se l’accordo tra imputato e PM non è stato raggiunto liberamente e consapevolmente).
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa un’assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44554 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 del TRIBUNALE di MESSINA
1 dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Messina gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di un anno di reclusione ed euro 2.000 di multa in relazione a contestazione concernente la detenzione di sostanza stupefacente di cocaina, qualificati i fatti ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla prova della destinazione dello stupefacente ad un uso non esclusivamente personale.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall’articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5.10.2023