Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi Stabiliti dalla Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, soprattutto dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 44342 del 2023, ci offre l’occasione per approfondire i confini, sempre più stringenti, entro cui è possibile impugnare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Questo provvedimento chiarisce in modo inequivocabile quali motivi non sono più ammessi, delineando un perimetro ben definito per la difesa.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Napoli. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva impugnato la sentenza lamentando una presunta violazione di legge. In particolare, si contestava al giudice del patteggiamento di non aver verificato l’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di applicare la pena concordata. Inoltre, il ricorso sembrava voler mettere in discussione la qualificazione giuridica del reato contestato, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti.
I Motivi del Ricorso e le Norme Rilevanti
Il ricorrente basava la sua impugnazione su due pilastri principali:
1. La mancata verifica delle cause di proscioglimento: Secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo tra le parti, accertare che non vi fossero elementi evidenti per un’assoluzione immediata.
2. L’erronea qualificazione giuridica: Si contestava implicitamente che il fatto fosse stato inquadrato correttamente dalla legge, suggerendo che potessero sussistere circostanze diverse (come la destinazione ad uso personale della sostanza), non adeguatamente valutate.
Il punto nevralgico della questione, tuttavia, risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (L. 103/2017), ha limitato drasticamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento.
La Decisione sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso patteggiamento inammissibile. La decisione è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa della normativa vigente. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi addotti dal ricorrente non rientrano nel catalogo, definito ‘tassativo’, delle ragioni di impugnazione consentite dalla legge. Di conseguenza, il ricorso non poteva nemmeno essere esaminato nel merito, portando alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha articolato la sua decisione su due argomenti giuridici fondamentali, che costituiscono ormai un orientamento consolidato.
Il primo argomento riguarda l’impossibilità di dedurre, come motivo di ricorso, la violazione di legge per mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ricordato che l’art. 448, comma 2-bis, elenca specificamente e in modo esclusivo i vizi che possono essere fatti valere. Qualsiasi altro motivo, come quello sollevato nel caso di specie, è precluso. Questa limitazione mira a dare stabilità alle sentenze di patteggiamento, frutto di un accordo tra accusa e difesa.
Il secondo argomento si concentra sulla questione della qualificazione giuridica del fatto. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l’erronea qualificazione possa essere contestata solo in casi eccezionali: quando essa risulti, con ‘indiscussa immediatezza’, palesemente ‘eccentrica’ rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non è ammessa, quindi, un’impugnazione che richieda una valutazione complessa o un’analisi approfondita degli atti. Nel caso esaminato, il giudice del patteggiamento si era attenuto alla qualificazione concordata tra le parti (nello specifico, il reato di cui all’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti), e non emergevano dagli atti elementi macroscopici e immediati che la smentissero, come una chiara destinazione all’uso personale.
Conclusioni
L’ordinanza in commento consolida un principio fondamentale del nuovo rito processuale post-riforma: il ricorso patteggiamento non è un terzo grado di giudizio aperto a qualsiasi doglianza. La scelta di accedere a questo rito premiale comporta una significativa rinuncia alle impugnazioni. La possibilità di ricorrere in Cassazione è un’eccezione, limitata a vizi specifici e gravi, come l’espressione della volontà viziata, l’illegalità della pena o la mancata corrispondenza tra richiesta e sentenza. Per gli operatori del diritto, questa pronuncia è un monito a valutare con estrema attenzione i presupposti e le conseguenze della scelta del patteggiamento, essendo le vie di impugnazione successive estremamente limitate e circoscritte.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per la mancata verifica delle cause di proscioglimento?
No, secondo l’ordinanza, questo motivo non rientra nell’elenco tassativo dei vizi deducibili con il ricorso per cassazione previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017.
Quando si può contestare l’errata qualificazione giuridica del fatto in un ricorso patteggiamento?
Soltanto nei casi in cui la qualificazione giuridica data dal giudice risulti, con palese e indiscussa immediatezza, eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione, senza che sia necessaria una complessa attività di valutazione degli atti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in assenza di elementi che escludano la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44342 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 6 Num. 44342 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.
Invero, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis, Sez. F., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Annine, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
Inoltre, è principio pacifico (da ultimo, v. Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG in proc. Cari, Rv. 279842 – 01) che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (I motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso). Nel caso di specie, il giudice del patteggiamento ha dato atto della corretta qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 – come richiesto dalle parti senza che dagli atti emergesse l’evidenza della prova della destinazione dello stupefacente ad uso personale, circostanza questa neppure dedotta dall’imputato o dal suo difensore all’atto di formulare richiesta di applicazione della pena.
Rilevato, pertanto, che alla dichiarazione di inammissibilità con procedura de plano segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e non rinvenendosi elementi dai quali dedurre assenza di colpa nella proposizione del ricorso stesso – della somma, giudicata congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il GLYPH nsigliere es nsor Così deciso in Roma il 14/09/2023 Il presidente