Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40830 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 40830 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NATALE NOME
NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 del G.U.P. TRIBUNALE DI TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 25 maggio 2023 il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto applicava a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di quattro anni, otto mesi di reclusione e mille euro di multa per i reati di tentata estorsione aggravata, lesione personale e porto di un coltello senza giustificato motivo.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e alla determinazione della pena.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, del codice di rito.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, vale a dire quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, COGNOME NOME COGNOME, Rv. 271789; Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il principio è stato ribadito anche a seguito dell’inserimento dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283023; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, NOME, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, NOME, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 275971).
Nel caso di specie la qualificazione giuridica non è affatto eccentrica e la difesa, peraltro, neppure ha indicato quale sarebbe stata la corretta definizione giuridica dei fatti.
E’ inammissibile anche la generica doglianza del ricorrente relativa alla congruità della pena applicata, considerato che la suddetta norma consente l’impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena (intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale) e non già i profili commisurativi della pena stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o ancora alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021,
COGNOME, Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915).
Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese de procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 14 settembre 2023.