Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di patteggiamento. La decisione sottolinea la natura eccezionale del ricorso patteggiamento, un rimedio esperibile solo per vizi tassativamente indicati dalla legge. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere perché non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione la colpevolezza o l’entità della pena concordata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato, dopo una parziale riforma in appello, era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (il c.d. patteggiamento). Le condotte contestate includevano la cessione di dosi di cocaina e la detenzione di un quantitativo significativo della stessa sostanza, suddiviso in quasi duecento involucri.
I Motivi del Ricorso e i Limiti al Ricorso Patteggiamento
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, contestava il giudizio di responsabilità a suo carico e riteneva eccessiva la pena patteggiata.
Tuttavia, la legge pone paletti molto precisi per questo tipo di impugnazione. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla riforma Orlando (legge n. 103/2017), stabilisce che il ricorso patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici, quali:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato;
* Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* Erronea qualificazione giuridica del fatto;
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente alla valutazione dei fatti o alla congruità della pena concordata, non può essere fatto valere in questa sede.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con motivazione sintetica ma estremamente chiara, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come le doglianze del ricorrente non rientrassero in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. L’imputato, infatti, chiedeva alla Corte una nuova valutazione sul merito della sua colpevolezza, invocando una sentenza di proscioglimento. Questa richiesta è incompatibile con la natura stessa del patteggiamento, che presuppone una rinuncia a contestare l’accusa in cambio di uno sconto di pena.
La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla sentenza di patteggiamento è un controllo su vizi formali e sostanziali di natura prettamente giuridica, non un terzo grado di giudizio sui fatti. Poiché le questioni sollevate non rientravano nel perimetro dei motivi ammessi, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma un principio consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale strategica con conseguenze definitive. Una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte e circoscritte a profili di pura legalità. Non è possibile, in un secondo momento, tentare di rimettere in discussione l’accertamento di responsabilità che il rito speciale implicitamente comporta. La conseguenza dell’inammissibilità, come in questo caso, è severa: oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. La legge limita strettamente i motivi di ricorso ai soli casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., come problemi relativi al consenso, all’errata qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha contestato la sua responsabilità e l’eccessività della pena, argomenti che riguardano il merito della vicenda e non rientrano tra i motivi tassativamente ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Inoltre, se non vi è assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3721 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3721 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/06/2025 del GIP TRIBUNALE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen, con la quale la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenz primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione, per il reato di cui all’art. 7 1 d.P.R. 309/1990, per aver ceduto due involucri di cocaina del peso lordo complessivo di 1,24 grammi e detenuto 2 dosi in un involucro occultato nei pantaloni, ulteriori 4 dosi in un invol all’interno del motorino da lui condotto del peso complessivo di 4,27 grammi e 138,61 grammi lordi di cocaina suddivisi in 195 involucri.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al giudiz responsabilità in capo all’imputato ed eccessività della pena irrogata.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai s dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minis e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dif correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’il della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. ·Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno d suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassaz avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinent all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenz applicazione della pena su richiesta.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
DEPOSUTATA
Il Presidente