Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1947 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 1947 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2025 del G.i.p. del Tribunale di Pordenone
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21/10/2025, il G.i.p. del Tribunale di Pordenone ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a NOME COGNOME, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 1), cod. pen., la pena di due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione ed C 1.000,00 di multa per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di: 1) rapina impropria aggravata in concorso di cui al capo 1); 2) furto aggravato in concorso di cui al capo 2); 3) tentato furto in abitazione in concorso di cui al capo 3); 4) rifiuto continuato di indicazioni sulla propria identità personale di cui al capo 4).
Avverso l’indicata sentenza del 21/05/2025 del G.i.p. del Tribunale di Pordenone, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen.: «Erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena, mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione all’accordo raggiunto
dalle parti e di fatto applicato dal giudice – art. 628 c.p. – violazione della legg penale – mancata applicazione della decisione della Corte costituzionale n. 86/2024 – mancata riduzione di un terzo della pena per attenuante della lieve entità – eccessività della pena».
Deduce che: la sentenza impugnata sarebbe «viziata in punto di eccessività della quantificazione della pena», la quale sarebbe stata «comminata in palese violazione della legge penale in punto di adeguatezza della stessa»; «a qualificazione dei fatti contestati nella fattispecie prevista dall’art. 628 c. effettuata dal Giudice non ha tenuto conto del concreto disvalore dell’azione concretamente posta in essere dal ricorrente», la quale «appare meramente ancillare a quella del correo, avendo egli, in sostanza, non svolto alcun ruolo attivo nella commissione del fatto se non la mera presenza»; «n tale contesto pare essere pienamente operante il dictum della Corte costituzionale: la mancata applicazione della particolare tenuità della condotta tenuta dal sig. COGNOME, nonché dell’esiguità del danno posto in essere appare palese»; «gni ulteriore aumento effettuato per la continuazione risulterà inficiato dal primigenio errore di qualificazione del fatto reato».
5. In base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Ciò rammentato, si deve rilevare che l’unico motivo di ricorso, da un lato, concerne non l’illegalità della pena – da intendere come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale – ma profili commisurativi della stessa, sicché esso non rientra tra i suddetti casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
La Corte di cassazione ha infatti chiarito che è inammissibile, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti non l’illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276509-01).
Lo stesso motivo di ricorso, dall’altro lato, lamenta l’omessa applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto che è stata introdotta con la sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024.
Neppure tale doglianza rientra tuttavia tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduce l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate – come nel caso di specie, con riguardo alla circostanza attenuante della lieve entità del fatto – nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117-01).
Infine, l’erronea qualificazione giuridica del fatto è dedotta solo nominalmente dall’El lzoli, atteso che questi non prospetta in realtà alcun errore di qualificazione giuridica, ma appare definire tale, del tutto impropriamente, errori nella valutazione del «disvalore dell’azione concretamente posta in essere dal ricorrente» che sarebbero stati commessi dal G.i.p. del Tribunale di Pordenone, i quali, tuttavia, per quanto si è detto, non rientrano tra le doglianze per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.
Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2025.