Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7208 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7208 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI COGNOME nato a VASTO il 18/08/1977
avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENA
c tlalosiloéts -Oe – parti; I
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Il G.i.p. del Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a NOME COGNOME COGNOME, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all’art. 589-bis, commi primo, quinto, n. 1, e settimo cod. pen.
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso articolando un motivo. Con esso si deduce la nullità della sentenza quale conseguenza delle modalità di determinazione della pena, in quanto difforme, la sola modalità di computo e non la sua entità, da quella di cui all’accordo dalle parti, avendo il giudice di merito applicato la pena richiesta ma non previo giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante bensì in applicazione di quanto disposto dall’art. 590-quater cod. pen.
Il ricorso è inammissibile per plurimi profili.
Trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione t la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso in quanto, oltre a non dedurre una illegalità della pena, che illegale non è, è manifestamente infondato nella parte in cui deduce un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e non si confronta con quest’ultima laddove essa esplicitamente, nell’applicare la pena effettivamente richiesta, fa riferimento all’accordo come modulato dalle parti secondo il ricalcolo effettuato all’udienza del 17 ottobre 2024, nel corso della quale, come risulta dal verbale agli atti, le parti si sono effettivamente accordate nel richiedere l’applicazione della pena con le modalità secondo il calcolo di cui in sentenza (quanto ai limiti di impungnabilità delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 dell’11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 – 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, COGNOME, in motivazione).
All’inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Il
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