Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3977 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3977 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicat emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Tribunale ha condannato il pr NOME COGNOME, alla pena di anni 5 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen d.P.R 309/1990, per aver acquistato, ceduto e consegnato per la successiva cessione a terzi, sostanza stupefacente del tipo cocaina; ha condannato il secondo, NOME COGNOME, alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Entrambi i ricorrenti deducono due motivi di ricorso. Con il primo motivo entrambi lamentano vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato. Con il secondo mot entrambi lamentano violazione di legge in relazione alla rilevata sussistenza degli eleme costitutivi del reato di cui al capo di imputazione.
I ricorsi avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) sono inammissibili.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico minis e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena s richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame i ricorrenti hanno allegato la carenza di motivazione circa la mancat applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno d suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassa avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinen all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra rich sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso senten applicazione della pena su richiesta.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere estensore
Il Presidente