Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13329 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13329 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2018 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
La difesa di NOME ha proposto ricorso per o _ RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza emessa in data 11/5/2018 dal Tribunale di 1 M zche, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, per i reati di cui agli d.P.R. 309/90; 23 legge 110/75 e 648 cod. pen. ha applicato al ricorrente pena di giustizia concordata tra le parti.
Nel ricorso si deduce carenza di motivazione in ordine alla valutazione circ la corretta qualificazione giuridica del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
Ebbene, l’impugnazione proposta è inammissibile.
Va rilevato che ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Introdotto dalla legge n.103/17, in vigore dal 3 agosto 2017, l’imputato p proporre ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALE‘imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridi fatto e all’illegalità RAGIONE_SOCIALEa pena o RAGIONE_SOCIALEa misura di sicurezza.
Occorre rammentare che nel procedimento di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima RAGIONE_SOCIALEa introduzi RAGIONE_SOCIALE‘art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pan., per effetto RAGIONE_SOCIALEa legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, pot essere messa in discussione, con Il ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione solo quando risultava con Immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10).
Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida. Si è invero ribadito, a a seguito RAGIONE_SOCIALEa introduzione RAGIONE_SOCIALEa legge 103/2017 che: “In tema di applicazion RAGIONE_SOCIALEa pena su richiesta RAGIONE_SOCIALEe parti, la possibilità di ricorrere per cass deducendo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdo dall’art. 1, comma 50, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 giugno 2017, n. 103, l’erron qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di e manifesto, con conseguente inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa denuncia di errori valutativi diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato” (cos Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 – 01).
Venendo al caso in esame, li giudice ha evidenziato in sentenza la corrett qualificazione del fatto, soffermandosi in modo puntuale sulla contestazion riguardante l’illecita detenzione di sostanza stupefacente.
La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adotta “de plano” poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente quale unico moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALEa pena, dichiarazione senza formalità.
Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente a pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa n determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità, segue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616, co proc. pen. l’onere del versamento di una somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, determinata, in considerazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di quattromila euro alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE.
In Roma, così deciso il 27 febbraio 2019