Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 17188 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME (CUI 04R4VKA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME si è proceduto ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato ad Arils Reci la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per i reati a lu ascritti, i furti contestategli ai capi B, C, D, E, F, e la ricettazione descritta al c K della rubrica.
L’imputato ha proposto ricorso, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell’art. 129 cod. proc. pen., assolvendo il prevenuto posto che, nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti dei coimputati, gli stessi erano stati assolti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento “solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o del misura di sicurezza”.
Il motivo addotto nel presente ricorso – l’assoluzione dei coimputati – è pertanto inammissibile, non potendosi, peraltro, neppure dedurre, dall’assoluzione dei coimputati, l’estraneità del prevenuto ai fatti che gli erano stati contestati (non avendo il ricorrente prodotto copia della sentenza assolutoria da cui ricavarne le ragioni).
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma il 25 marzo 2024.