Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile secondo la Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate nel nostro sistema processuale penale. Sebbene l’accordo sulla pena offra vantaggi in termini di celerità, le possibilità di impugnazione della sentenza che ne deriva sono estremamente limitate. Con l’ordinanza n. 16810/2024, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i confini invalicabili di tale impugnazione, dichiarando inammissibile un ricorso che non rientrava nei casi tassativamente previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, otteneva una sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) dal Tribunale di Bergamo per reati legati agli stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 del d.P.R. 309/1990. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale e alla mancata dichiarazione di proscioglimento.
I Limiti Specifici del Ricorso Patteggiamento
Il cuore della questione risiede nella disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che ha modificato l’articolo 448 del codice di procedura penale. In particolare, il comma 2-bis di tale articolo stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento solo per motivi molto specifici, ovvero:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso all’accordo non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa dal giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto (cioè, se il reato è stato classificato in modo sbagliato).
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Questi motivi costituiscono un elenco chiuso e tassativo, escludendo ogni altra doglianza di carattere generale.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi del ricorso e li ha ritenuti immediatamente inammissibili. I giudici hanno sottolineato che le lamentele del ricorrente, focalizzate sulla carenza di motivazione riguardo alla sua colpevolezza e alla mancata assoluzione, non rientrano in nessuna delle quattro ipotesi consentite dalla legge per il ricorso patteggiamento.
L’imputato, infatti, non ha contestato la sua volontà di patteggiare, né un errore di calcolo della pena o una scorretta classificazione del reato. Ha invece tentato di rimettere in discussione il merito della sua responsabilità, una valutazione che il patteggiamento stesso mira a superare attraverso l’accordo tra le parti. La Suprema Corte ha quindi ribadito che il giudizio di legittimità su una sentenza di patteggiamento non può trasformarsi in un’occasione per rivedere i fatti o la valutazione di colpevolezza, che sono cristallizzati nell’accordo stesso.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che comporta conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione invia un messaggio chiaro: il ricorso patteggiamento non è uno strumento per contestare l’esito di un accordo liberamente sottoscritto, ma un rimedio eccezionale, esperibile solo per vizi specifici e legalmente predeterminati. Chi tenta di forzare questi limiti si espone non solo a un rigetto, ma anche a sanzioni pecuniarie.
È possibile ricorrere in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per contestare la propria colpevolezza?
No, la sentenza stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento non può essere basato su motivi generici come la contestazione della responsabilità o la richiesta di proscioglimento, in quanto tali questioni non rientrano nei motivi tassativamente previsti dalla legge.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi sono tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e riguardano esclusivamente: l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si ravvisi un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16810 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16810 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: MACHAT BADR CUI 05VE3AN nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
dats -;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell’art. 444 cod eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazion all’affermazione della responsabilità e assenza di cause di proscioglimento;
considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi del ‘art. 444 cod. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis d. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubbl e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione de richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stes correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatt della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa applicazione di sentenza di proscioglimento, non ponendo a sostegno del ricorso alc ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espr volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e senten qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicur doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazion su richiesta.
Ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 co non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibil Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente