Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16802 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16802 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA
datcraVVIszratterp’arti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi 444 cod. proc. pen., eccependo, con motivo unico di ricorso, violazione di legge e v motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. d.P.R.309/1990;
considerato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubbli e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione del richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stess correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa l applicazione di sentenza di proscioglimento.
In definitiva, quindi, i ricorrenti non hanno posto a sostegno del ricorso alcuna d per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di a della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione d dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso applicazione della pena su richiesta.
Ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibili Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, r equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
I consigliere estensore
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Il Presidente