Limiti al Ricorso Patteggiamento: l’Inammissibilità secondo la Cassazione
L’ordinanza in commento offre un’importante lezione sui ristretti margini di manovra disponibili per chi intende impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ribadisce come il ricorso patteggiamento sia un’opzione soggetta a limiti invalicabili, delineati con precisione dal legislatore. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere la logica dietro l’inammissibilità e le sue severe conseguenze.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Lecce. L’imputato aveva concordato una pena per una serie di reati, tra cui detenzione di sostanze stupefacenti (nella forma lieve prevista dall’art. 73, comma 4, D.P.R. 309/1990), resistenza a pubblico ufficiale e lesioni volontarie. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva successivamente di presentare ricorso per Cassazione, cercando di rimettere in discussione l’esito del procedimento.
Il Ricorso Patteggiamento e i Motivi di Appello
Il ricorso si fondava su presunte violazioni di natura processuale. In particolare, la difesa sosteneva l’inosservanza della legge e un vizio di motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia di proscioglimento immediato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Secondo la tesi difensiva, il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare il patteggiamento, verificare l’esistenza di cause evidenti di non punibilità e, non avendolo fatto correttamente, avrebbe viziato la sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione: la Via Sbarrata dell’Inammissibilità
La Suprema Corte ha stroncato sul nascere le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione è stata presa senza particolari formalità, avvalendosi della procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis c.p.p., applicabile proprio ai casi di manifesta inammissibilità.
L’Art. 448 comma 2-bis c.p.p.: un Filtro Severo
Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Si tratta di un elenco chiuso, che non ammette interpretazioni estensive. I motivi sollevati dal ricorrente – legati alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. – semplicemente non rientrano in tale elenco. La scelta del legislatore è chiara: una volta che le parti si accordano sulla pena, la possibilità di contestare la decisione nel merito è estremamente limitata.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Come diretta applicazione della legge, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, richiamando una consolidata giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186/2000), ha imposto il versamento di una somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando alcuna ragione per esonerare il ricorrente da tale sanzione, data la natura della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte sono lapidarie e si basano su un’applicazione rigorosa della normativa processuale. Il principio cardine è che il ricorso patteggiamento non è uno strumento per riaprire una discussione sul merito della colpevolezza, che si considera definita con l’accordo tra le parti. L’appello è consentito solo per vizi specifici e formali, come un errore nel calcolo della pena o l’applicazione di una sanzione illegale. Contestare la valutazione del giudice circa l’assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è una questione di merito che esula completamente dai motivi ammessi dalla legge. La Corte, quindi, non fa altro che applicare la volontà del legislatore di dare stabilità e definitività alle sentenze di patteggiamento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto. La scelta di accedere al patteggiamento deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché preclude quasi ogni successiva possibilità di contestazione nel merito. La sentenza che ne deriva acquista una stabilità paragonabile a quella di una sentenza passata in giudicato, salvo i pochi e specifici casi di impugnazione previsti dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. Per l’imputato e il suo difensore, ciò significa che l’accordo sulla pena rappresenta, nella stragrande maggioranza dei casi, il capitolo finale del procedimento, con conseguenze economiche significative in caso di un ricorso infondato.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per i motivi specificamente ed esclusivamente elencati dalla legge all’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale.
Quali motivi ha presentato il ricorrente e perché sono stati respinti?
Ha lamentato la violazione di legge processuale e il vizio di motivazione in relazione a una possibile assoluzione (ex art. 129 c.p.p.), ma questi motivi non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso quattromila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17785 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17785 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPI SALENTINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCE svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenz con la quale il Tribunale di Lecce ha recepito l’accordo delle parti su una pena per i agli artt. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni vo Veglie, 29/5/2023);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 62, della l 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena p motivi (dedotti inosservanza di legge processuale e vizio della motivazione in rel presupposti per una pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen.), non deducib dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pa delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle a non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cort 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro quattromila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024